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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il diniego, da parte della Corte di appello, del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente ha contestato la rilevanza penale attribuita alla detenzione di tre piantine di marijuana, sostenendo che fossero in fase iniziale di crescita e quindi inoffensive, e ha dedotto che il fatto complessivo avesse modesto disvalore anche in relazione alle quantità di hashish e cocaina sequestrate.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis perché la condotta non rientrava in un ambito di minima offensività: il ricorrente deteneva gr. 31,100 di hashish, gr. 0,400 di cocaina suddivisa in dosi e tre piantine di marijuana; aveva ammesso in interrogatorio di svolgere attività di vendita per sostenere la famiglia; sono stati trovati elementi contabili riferibili all'attività illecita e la tipologia e la diversità delle sostanze hanno aggravato il quadro. La Cassazione ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, articolo 73, comma 5

    Norma incriminatrice di riferimento per la detenzione e il traffico di stupefacenti; utilizzata come fattispecie contestata all'imputato.

  • Codice penale, articolo 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i requisiti (particolare tenuità e non abitualità) in presenza di quantità non trascurabili, diversità tipologica delle sostanze e elementi indicatori di attività di spaccio.

  • Codice penale, articolo 133, comma 1

    Criteri direttivi per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo, e ora anche la condotta susseguente): la Corte ha applicato questi criteri per escludere la tenuità.

  • D.lgs. 150/2022 (art.1, comma 1, lett. c)

    Modifica che amplia la possibilità di considerare la condotta susseguente al reato nella valutazione della particolare tenuità; la Corte ha osservato che la riforma non altera i criteri fondamentali di valutazione.

  • Codice di procedura penale, articolo 616

    Fondamento per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n.13682/2016; Sez.3, n.47039/2015)

    Richiamate come orientamenti interpretativi sui requisiti congiunti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità e sulla necessità della valutazione concreta secondo i parametri di cui all'art.133 c.1.

  • Corte Cost., sent. n.186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di condanna per spese e somme dovute in caso di ricorso infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • L'art. 131-bis richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento: entrambe le condizioni devono essere valutate concretamente secondo i criteri dell'art.133 c.1.
  • Quantità complessiva non trascurabile e diversità tipologica delle sostanze (es. hashish + cocaina) ostano al riconoscimento della particolare tenuità anche se singoli elementi sembrano ridotti.
  • Ammissioni dell'imputato (per esempio dichiarazioni di vendita per sostentamento) e riscontri oggettivi (contabilità, dosaggio, suddivisione in dosi) sono indici forti di non episodicità e di finalità commerciale, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità.
  • La valutazione della tenuità è sostanzialmente di merito e la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria; pertanto è difficile impugnare in cassazione una motivazione di merito ben argomentata.
  • Le modifiche normative che includono la condotta susseguente tra i parametri di valutazione ampliano l'esame del giudice ma non eliminano la necessità di un'istruttoria e di una motivazione puntuale.
  • In caso di ricorso inammissibile o infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende, quindi valutare attentamente l'opportunità di impugnare.

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