Cassazione Civile, Ordinanza n. 00752/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di noleggio di natanti, per il mancato versamento di accise sul gasolio rifornito negli anni 2011-2013 e destinato a imbarcazioni da diporto, nonché da un separato atto di irrogazione di sanzioni pari al 30% dell’imposta. L’Ufficio aveva contestato la mancanza dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per il consumo di prodotti petroliferi a bordo di unità da diporto utilizzate per il noleggio. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva accolto le ragioni della contribuente. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per avere la sentenza fondato la decisione su ragioni estranee alle difese delle parti; 3) violazione della disciplina sulle agevolazioni accise per carburante destinato a imbarcazioni da diporto, nonché degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non avere il giudice di merito correttamente applicato i requisiti normativi e l’onere probatorio; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato su asserite violazioni della normativa sulle agevolazioni e sull’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente e quindi da nullità. Ha osservato che il giudice regionale si era limitato a formulare affermazioni generiche e meramente enunciative, senza esporre un reale percorso logico-giuridico né chiarire il quadro probatorio, dopo aver anche svolto considerazioni inconferenti sul contraddittorio endoprocedimentale. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; ha inoltre assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i motivi d’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la carenza di tale requisito integra nullità per motivazione apparente.
La censura di ultrapetizione o extra/ultra petizione è stata dedotta, ma è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 1, comma 5, D.M. 16 novembre 1995
Norma richiamata dall’Agenzia e dal ricorso incidentale in tema di requisiti per le agevolazioni sulle accise, ma non esaminata nel merito per assorbimento.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
Norma evocata come disciplina delle accise e delle relative agevolazioni per il carburante destinato a talune imbarcazioni; non scrutinata nel merito.
punto 3 Tabella A del D.M. n. 577/1995
Richiamato come fonte dei presupposti agevolativi sul consumo di gasolio per imbarcazioni da diporto; non esaminato nel merito.
Richiamati in relazione alle condizioni applicative delle agevolazioni fiscali sul carburante; non esaminati nel merito.
Evocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Evocato in relazione alla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Evocati in tema di spese processuali; motivo assorbito.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per ribadire che la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e consentire il controllo sulla logicità della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito non espone in modo intellegibile gli elementi posti a fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento seguito.
- In sede di appello, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice mostra di aver esaminato i motivi di gravame e di aver condiviso consapevolmente la decisione di primo grado, rendendo agevole il controllo della conferma.
- È insufficiente una motivazione che si limiti a formule generiche o assertive, specie quando non chiarisca il nesso tra quadro probatorio e conclusione decisoria.
- L’accoglimento di un motivo di ricorso che determini la cassazione della sentenza può assorbire gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato.
- Le questioni relative alla disciplina sostanziale dell’agevolazione fiscale e all’onere della prova restano impregiudicate quando la cassazione interviene per un vizio processuale della motivazione e dispone il rinvio.
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