Sentenza del 18/03/2015 n. 5401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, denunciando anzitutto l'omessa pronuncia e la motivazione apparente sulla tardività dell'istanza di rimborso fiscale. Secondo l'Agenzia, l'istanza presentata l'8 agosto 2000, relativa a ritenute effettuate nel 1996 sull'indennità supplementare di fine servizio, era soggetta al termine decadenziale di 18 mesi previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, e non al termine decennale previsto dall'art. 37. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato la violazione degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e omessa pronuncia. La CTR aveva richiamato genericamente il principio del raggiungimento dello scopo, senza spiegare quale scopo fosse stato raggiunto né come tale principio potesse impedire la decadenza dall'istanza di rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà esaminare la questione della tempestività dell'istanza e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato con riferimento ai requisiti della sentenza tributaria e all'obbligo di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi di impugnazione proposti dalle parti; la mancata pronuncia su una questione rilevante determina un vizio della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37
Secondo la prospettazione dell'Agenzia, riguarda la ritenuta diretta operata dallo Stato e richiama il termine ordinario di prescrizione decennale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
Secondo la tesi dell'Agenzia, disciplina le ritenute d'acconto effettuate dal datore di lavoro e prevede un termine decadenziale di 18 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, richiamato in relazione all'art. 37 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Costituzione, art. 111
È richiamato quale fondamento dell'obbligo del giudice di motivare i provvedimenti; una motivazione incomprensibile o meramente apparente comporta la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando omette di esaminare un motivo di impugnazione rilevante oppure presenta una motivazione solo apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
- Il generico richiamo al principio del raggiungimento dello scopo non può sanare, senza una spiegazione concreta, una possibile decadenza maturata per la tardiva presentazione di un'istanza di rimborso.
- Nelle controversie sui rimborsi fiscali è essenziale individuare preliminarmente la natura della ritenuta e il termine applicabile, distinguendo tra ritenuta diretta e ritenuta d'acconto.
- La Corte di cassazione, quando rileva un vizio di motivazione o omessa pronuncia, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito senza decidere direttamente sulla spettanza del rimborso.
- L'accoglimento di un motivo processuale, come l'omessa pronuncia, può rendere assorbiti i motivi riguardanti direttamente l'interpretazione della normativa sostanziale.
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