Sentenza del 18/03/2015 n. 5363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IRPEF per il 1991 notificati ai soci in conseguenza del maggior reddito della S.A. & C. s.a.s., la quale aveva definito la propria posizione aderendo alla proposta di accertamento con adesione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 564/1994. La CTP aveva escluso che l’Ufficio potesse automaticamente accertare il reddito dei soci, ritenendo non applicabile retroattivamente l’art. 9-bis, comma 18, del D.L. n. 79/1997. L’Agenzia aveva impugnato tale decisione su questo punto e sul difetto di motivazione. In Cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare il motivo effettivamente proposto dall’Ufficio e deciso invece su questioni estranee ai limiti dell’appello, quali la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione della declaratoria d’inammissibilità dell’appello, anche rispetto all’eccezione dei contribuenti secondo cui l’impugnazione era stata sottoscritta da un funzionario privo dei necessari poteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR non aveva esaminato l’unica questione devoluta dall’appello dell’Agenzia, ossia la legittimità degli accertamenti ai soci dopo l’adesione della società, violando così l’art. 112 c.p.c. La sentenza regionale aveva invece affrontato il difetto di sottoscrizione degli avvisi e richiamato i limiti dei poteri istruttori delle commissioni tributarie, temi che non coincidevano con il motivo d’appello; inoltre, non aveva adeguatamente motivato sulla distinta eccezione relativa alla sottoscrizione dell’appello da parte di un funzionario. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito la legittimità degli accertamenti né l’esito definitivo dell’eccezione sulla sottoscrizione dell’impugnazione.
Norme richiamate
Su tale questione, l'unica tematizzata nell'atto di appello di Agenzia delle Entrate, la C.T.R. non ha enunciato alcuna motivazione, limitandosi ad un generico rilievo di assorbimento delle doglianze delle parti, ma in realtà omettendo nella sostanza qualsiasi esame del motivo di gravame, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle questioni effettivamente devolute con l’impugnazione e non può ometterne l’esame, sostituendole con questioni estranee ai limiti del gravame.
La Corte, rilevato il difetto di contraddittorio, non integrato nei confronti della parte L.D., in proprio oltre che nella qualità di erede di L.N., rinvia a nuovo ruolo la causa, ordinando ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio come da premessa ed assegnando termine di giorni 90 per il relativo adempimento.
Quando il giudizio riguarda più parti in una situazione che richiede l’integrità del contraddittorio, la Corte dispone l’integrazione nei confronti della parte pretermessa e assegna un termine per provvedervi.
È stato indicato quale parametro processuale per denunciare in Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
È stato indicato nel secondo motivo come parametro per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La C.T.R. ribadì la nullità dell'avviso di accertamento in difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato, nonchè l'impossibilità di esplicare sul punto i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, da svolgere invero solo per sopperire all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte.
Nel ragionamento riportato, i poteri istruttori della commissione tributaria sono descritti come integrativi e diretti a consentire l’acquisizione di documenti che una parte non può esibire perché in possesso dell’altra; non possono essere impiegati per supplire alle carenze dell’onere probatorio di una parte.
Art. 3 del D.L. n. 564/1994, convertito dalla L. n. 656/1994
La disposizione è richiamata quale base della proposta di accertamento con adesione accettata dalla società; la sentenza non ne decide direttamente l’interpretazione sostanziale.
Art. 9-bis, comma 18, del D.L. n. 79/1997
Era la disposizione la cui applicazione retroattiva costituiva la questione centrale dell’appello dell’Agenzia, dopo che la CTP l’aveva esclusa. La Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, ma ha rilevato che la CTR avrebbe dovuto esaminare il motivo.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve decidere i motivi proposti e rispettarne i limiti: non può dichiarare inammissibile il gravame sulla base di questioni diverse senza affrontare la censura effettivamente devoluta.
- Le questioni discusse in primo grado non diventano automaticamente oggetto del giudizio d’appello: occorre distinguere l’atto impugnato, le eccezioni formulate in ciascun grado e i motivi specifici di gravame.
- Una motivazione generica o un richiamo a temi processuali non pertinenti non sostituisce l’esame della questione decisiva né giustifica adeguatamente la statuizione adottata.
- Se manca una parte il cui contraddittorio è necessario, il giudizio deve essere integrato nei suoi confronti secondo l’art. 331 c.p.c.; nel caso concreto l’integrazione è stata ordinata e poi documentata.
- La cassazione con rinvio per omesso esame di un motivo non determina la vittoria definitiva sul merito tributario: il giudice di rinvio deve ancora decidere la questione sostanziale e regolare le spese.
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