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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato il 23 dicembre 2003. L’avviso recuperava il credito IVA relativo al 1998, rimborsato nel 1999 ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, perché la società non aveva trasmesso i documenti richiesti dall’Ufficio con nota dell’11 aprile 2003. La CTR aveva ritenuto che il condono ex art. 9 della legge n. 289/2002 definisse i rapporti d’imposta 1998-2001 e che la richiesta documentale non avesse chiarito che la documentazione andava prodotta anche in caso di condono. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la contribuente non avrebbe riproposto in appello la questione relativa alla nota; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 del D.Lgs. n. 546/1992, per pronuncia extrapetita; 3) violazione degli artt. 51 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 9 della legge n. 289/2002, sostenendo che il condono non impediva di verificare l’esistenza del credito IVA e che la società non ne aveva fornito prova.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: l’Agenzia non aveva trascritto il ricorso introduttivo né la memoria di costituzione in appello, impedendo di verificare se la questione fosse stata dedotta o riproposta e violando il requisito di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha accolto il terzo motivo: il condono non preclude l’accertamento dell’inesistenza dei crediti IVA chiesti a rimborso, e la richiesta dell’Ufficio di documentare il credito era legittima; la buona fede o l’erronea interpretazione del condono potevano, al più, giustificare una produzione tardiva, non sostituire la prova dell’esistenza del credito. Poiché la società non aveva fornito tale prova neppure in giudizio, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società contro l’avviso di accertamento. La società è stata condannata a rifondere le spese di Cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi oltre spese prenotate a debito; spese dei gradi di merito compensate, in ragione della sopravvenienza delle pronunce della Corte di giustizia UE durante il giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la ricorrente [...] ha poi omesso del tutto di trascrivere il contenuto sia del ricorso introduttivo che della memoria di costituzione in grado di appello della società contribuente, in tal modo impedendo a questa Corte di verificare "in limine" la corrispondenza delle censure agli atti processuali sui quali le stesse sono fondate, non avendo in conseguenza assolto l'Agenzia fiscale al requisito di autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Chi fonda un motivo di ricorso per cassazione sul contenuto di atti processuali deve riportarne quanto serve a consentire alla Corte di verificarne direttamente la pertinenza; la mancata trascrizione comporta l’inammissibilità della censura.

  • Art. 9 della legge n. 289/2002

    la disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, terzo periodo [...] deve essere intesa "nel senso che il condono non influisce di per sè sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata"

    Il condono non modifica automaticamente l’importo dei rimborsi richiesti né prova la fondatezza del credito: il rimborso può essere riconosciuto solo se il credito è effettivamente dimostrato. La definizione automatica non impedisce inoltre di accertare l’inesistenza dei crediti posti a fondamento delle richieste di rimborso.

  • Artt. 2, par. 1, lett. a), c) e d), e 193-273 della direttiva 2006/112/CE; art. 10 CE

    la norma in questione "in quanto comporta una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili in materia di IVA.......integra un inadempimento agli obblighi che sullo Stato italiano incombono "in forza delle disposizioni dell'art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193 - 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE [...] nonchè dell'art. 10 CE"

    Una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento IVA è incompatibile con gli obblighi europei; il giudice e l’Amministrazione finanziaria devono quindi non applicare le norme nazionali sul condono nella misura in cui producono tale effetto.

  • Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972

    non avendo la società fornito, neppure in giudizio, la necessaria prova documentale della esistenza del credito d'imposta, il Giudice tributario annullando l'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero della somma indebitamente erogata ha violato le norme di diritto indicate in rubrica

    Il rimborso IVA anticipato non rende incontestabile il credito: il contribuente deve documentarne l’esistenza e l’Amministrazione può recuperare le somme rimborsate indebitamente se tale prova manca.

  • Art. 6, comma 2, della legge n. 212/2000

    in difetto di una violazione da parte dell'Ufficio di uno specifico requisito formale o di un obbligo di condotta normativamente prescritto, la richiesta di trasmissione dei documenti comprovanti il credito IVA deve ritenersi pienamente conforme alla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2

    In assenza di una specifica violazione formale o di un obbligo di condotta disatteso, l’Ufficio può chiedere al contribuente i documenti necessari a comprovare il credito IVA.

  • Art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000

    non integrando, peraltro, il tenore della nota comunicata alla contribuente omissioni od errori tali da ingenerare affidamenti incolpevoli (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1)

    Una comunicazione dell’Ufficio che non contiene omissioni o errori idonei a indurre un affidamento incolpevole non consente al contribuente di sottrarsi all’obbligo di provare il credito.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto - con il rigetto del ricorso introduttivo

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il condono fiscale non equivale a una certificazione della fondatezza dei crediti chiesti a rimborso: l’Amministrazione può verificarne l’esistenza anche per periodi d’imposta condonati.
  • Chi ha ricevuto un rimborso IVA anticipato deve conservare e produrre la documentazione che dimostra il credito; l’assenza di prova può giustificare il recupero delle somme, anche se il contribuente ha agito in buona fede.
  • La richiesta dell’Ufficio di documentare il credito non è illegittima solo perché non specifica che l’obbligo permane nonostante il condono, salvo che risulti violato uno specifico requisito o dovere normativo.
  • Nel ricorso per cassazione, quando una censura dipende dal contenuto di atti processuali, occorre trascrivere le parti pertinenti per consentire il controllo diretto della Corte; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Se, dopo la cassazione, non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e rigettare il ricorso originario.

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