Sentenza del 18/03/2015 n. 5397 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento relativa all’IVA 2002, emessa a seguito del controllo previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La società contestava la pretesa, sostenendo che, nonostante errori nella compilazione della dichiarazione, non fosse dovuta alcuna imposta e sussistesse invece il credito IVA indicato. La CTP di Bari, con sentenza n. 209/10/07, aveva escluso il debito d’imposta ma confermato le sanzioni. L’Agenzia aveva impugnato tale decisione chiedendo il riconoscimento di un’imposta residua di 27.454 euro; la CTR della Puglia, con sentenza n. 28/15/09 depositata il 3 marzo 2009, aveva accolto l’appello perché la società non aveva presentato una dichiarazione integrativa per correggere i dati dichiarati. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis, sostenendo di aver comunque provato l’inesistenza del debito e la spettanza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso perché l’unico motivo era inammissibile: non conteneva lo specifico quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. e non delimitava puntualmente la questione sottoposta alla Corte. Ha inoltre osservato che la censura sembrava chiedere un accertamento di merito sul credito IVA, mentre il giudizio riguardava il debito d’imposta. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, favorevole all’Agenzia, compresa la pretesa d’imposta residua di 27.454 euro e le sanzioni già confermate in primo grado. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia 2.800 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 40/2006
Tale circostanza rende inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione giacchè l'illustrazione del motivo non è accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.
Nel regime processuale applicato dalla sentenza, il motivo di ricorso per cassazione doveva essere accompagnato da un quesito di diritto esplicito e specifico, idoneo a circoscrivere la decisione della Corte; la sua mancanza rendeva il ricorso inammissibile.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è indicata come fondamento del controllo che ha originato la cartella IVA. La Corte, tuttavia, non ne esamina nel merito l’applicazione, perché dichiara inammissibile l’unico motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel regime processuale applicabile al caso, un ricorso per cassazione che non formula il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. è inammissibile, anche se il ricorrente espone le proprie ragioni di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con l’oggetto effettivo del giudizio: chiedere in cassazione un accertamento sul credito IVA non consente di superare il fatto che la controversia riguardi la pretesa di debito d’imposta.
- La decisione non stabilisce nel merito se il credito IVA vantato dalla società fosse effettivamente spettante: il ricorso è stato definito per ragioni processuali e resta ferma la pronuncia della CTR.
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