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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento relativa all’IVA 2002, emessa a seguito del controllo previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La società contestava la pretesa, sostenendo che, nonostante errori nella compilazione della dichiarazione, non fosse dovuta alcuna imposta e sussistesse invece il credito IVA indicato. La CTP di Bari, con sentenza n. 209/10/07, aveva escluso il debito d’imposta ma confermato le sanzioni. L’Agenzia aveva impugnato tale decisione chiedendo il riconoscimento di un’imposta residua di 27.454 euro; la CTR della Puglia, con sentenza n. 28/15/09 depositata il 3 marzo 2009, aveva accolto l’appello perché la società non aveva presentato una dichiarazione integrativa per correggere i dati dichiarati. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis, sostenendo di aver comunque provato l’inesistenza del debito e la spettanza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso perché l’unico motivo era inammissibile: non conteneva lo specifico quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. e non delimitava puntualmente la questione sottoposta alla Corte. Ha inoltre osservato che la censura sembrava chiedere un accertamento di merito sul credito IVA, mentre il giudizio riguardava il debito d’imposta. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, favorevole all’Agenzia, compresa la pretesa d’imposta residua di 27.454 euro e le sanzioni già confermate in primo grado. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia 2.800 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 40/2006

    Tale circostanza rende inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione giacchè l'illustrazione del motivo non è accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

    Nel regime processuale applicato dalla sentenza, il motivo di ricorso per cassazione doveva essere accompagnato da un quesito di diritto esplicito e specifico, idoneo a circoscrivere la decisione della Corte; la sua mancanza rendeva il ricorso inammissibile.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è indicata come fondamento del controllo che ha originato la cartella IVA. La Corte, tuttavia, non ne esamina nel merito l’applicazione, perché dichiara inammissibile l’unico motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile al caso, un ricorso per cassazione che non formula il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. è inammissibile, anche se il ricorrente espone le proprie ragioni di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con l’oggetto effettivo del giudizio: chiedere in cassazione un accertamento sul credito IVA non consente di superare il fatto che la controversia riguardi la pretesa di debito d’imposta.
  • La decisione non stabilisce nel merito se il credito IVA vantato dalla società fosse effettivamente spettante: il ricorso è stato definito per ragioni processuali e resta ferma la pronuncia della CTR.

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