Sentenza del 18/03/2015 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
Tarsu - Tial - d. lgs. n.152/2006 - previsione regolamentare da parte del Comune - sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto sufficiente che il Comune facesse riferimento al regolamento TARSU o TIAL già vigente. Per i Comuni che non avevano optato per il passaggio alla TIA, l'amministrazione locale poteva continuare ad applicare la TARSU secondo il precedente regolamento, che manteneva i propri effetti. Pertanto, non era necessariamente richiesta l'adozione di una nuova disciplina regolamentare o tariffaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare la TARSU o la precedente TIAL dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, anche in assenza dell'adozione di una nuova tariffa o di uno specifico nuovo regolamento. La questione è stata valutata alla luce degli articoli 238, comma 11, e 264, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 152/2006.
Norme richiamate
Art. 238, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006
La disposizione è stata interpretata nel senso di consentire la prosecuzione del regime precedente fino all'operatività della nuova tariffa, evitando un vuoto normativo e impositivo.
Art. 264, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 152/2006
La norma è stata considerata compatibile con la permanenza dei regolamenti comunali già vigenti e con la prosecuzione dell'applicazione della TARSU nei Comuni che non avevano effettuato il passaggio alla TIA.
Massime di principio
- In assenza di una nuova tariffa effettivamente operativa, il Comune può conservare il regime tributario precedente, applicando la TARSU o la TIAL sulla base del regolamento già vigente.
- Il passaggio a un nuovo sistema tariffario non si presume automaticamente: occorre verificare se il Comune abbia adottato e reso operativo il nuovo regime.
- La mancata adozione di un nuovo regolamento non determina necessariamente l'illegittimità della pretesa tributaria, se il precedente regolamento continua a produrre effetti secondo la disciplina transitoria.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di entrata in vigore della nuova disciplina, l'eventuale scelta comunale per la TIA e l'effettiva operatività della nuova tariffa.
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