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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5347 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atto di appello - Deposito di copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado - Disciplina introdotta dall'art. 3 bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005 - Applicabilità - Limiti temporali - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva parzialmente accolto i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1997-2002, concernenti redditi d’impresa non dichiarati e ricavi IVA. Ha dedotto: 1) l’inammissibilità dell’appello del contribuente per mancato deposito di una copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, come richiesto dalla disciplina entrata in vigore il 3 dicembre 2005; 2) l’insufficienza della motivazione sulla qualificazione come mero hobby dell’attività di falegnameria, senza esaminare la documentazione extracontabile, i preventivi, gli elementi relativi ai lavori e alle consegne, né i consumi elettrici; 3) in subordine, l’omessa verifica dell’eventuale percezione di compensi imponibili anche qualora l’attività fosse stata occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l’appello era stato consegnato all’Ufficio il 2 dicembre 2005, prima dell’entrata in vigore della nuova formalità, applicabile soltanto agli appelli successivi. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR aveva trascurato elementi probatori potenzialmente rilevanti e aveva qualificato come hobby lavori comunque eseguiti senza valutarne la redditività. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a un’altra composizione della CTR Liguria per gli accertamenti omessi e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla natura dell’attività o sulla debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la disposizione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, introdotto dalla Legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 , in vigore dal 3 dicembre 2005, che ha aggiunto, alla fine del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 la previsione secondo cui ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, si applica - in quanto istitutivo di onere finalizzato al perfezionamento dell'impugnazione proposta - ai soli ricorsi successivi alla sua entrata in vigore, e non anche a quelli di data precedente.

    L’obbligo di depositare copia dell’appello, a pena di inammissibilità, è una formalità nuova che incide sul perfezionamento dell’impugnazione: opera solo per gli appelli proposti dal 3 dicembre 2005, non per quelli anteriori.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali

    La motivazione è insufficiente quando il giudice omette di valutare elementi di prova rilevanti e le inferenze che se ne possono ricavare, limitandosi ad affermare che la prova manca. Nel caso concreto occorreva esaminare criticamente documentazione extracontabile e altri indizi prima di qualificare l’attività come hobby.

Massime di principio

  • Un nuovo adempimento processuale che condiziona il perfezionamento di un’impugnazione e la sua ammissibilità non si applica retroattivamente agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo e motivato gli elementi probatori potenzialmente decisivi; non può trascurare documenti e indizi rilevanti e concludere apoditticamente che un’attività è hobbistica o priva di redditività.
  • La cassazione per motivazione insufficiente e il rinvio non determinano automaticamente il riconoscimento della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti mancanti e decidere nuovamente sul merito.

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