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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5366 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la ritenuta d’acconto del 20% applicata all’indennità per occupazione e danneggiamento dei terreni del contribuente. Nei giudizi di merito era stata dichiarata illegittima la ritenuta perché i terreni, secondo un’attestazione del Comune di Roma del 31 gennaio 2000, ricadevano in zone F2 e F3, e non nelle zone A, B, C o D richieste dalla L. n. 413 del 1991. In cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario: il contribuente aveva chiesto il rimborso al sostituto d’imposta, ma non aveva presentato l’istanza all’Amministrazione finanziaria prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia sosteneva che, in assenza di tale istanza, non si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile. La decisione su questo motivo ha assorbito gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia: l’istanza di rimborso presentata soltanto al sostituto d’imposta non poteva determinare la formazione del silenzio-rifiuto dell’Ufficio. Mancava quindi il presupposto processuale per il giudizio tributario, ossia un atto impugnabile o, nei casi previsti, un silenzio-rifiuto; il ricorso introduttivo del contribuente era inammissibile. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, senza esaminare le questioni relative alla classificazione urbanistica dei terreni e alla ritenuta. Spese dei giudizi di merito compensate integralmente; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, spese prenotate a debito e rimborso forfettario del 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Deve infatti rilevarsi l'inammissibilità del ricorso del contribuente, in quanto, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non risulta sussistente lo stesso presupposto del giudizio tributario, costituito da un provvedimento impugnabile.

    Il giudizio tributario richiede un atto impugnabile; nei casi consentiti, tale presupposto può essere costituito dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Se nessuno dei due esiste, il ricorso è inammissibile.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il contribuente ha infatti omesso di presentare istanza di rimborso all'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, limitandosi ad avanzare la richiesta di restituzione al sostituto d'imposta. Tale istanza è peraltro del tutto inidonea a provocare la formazione del silenzio-rifiuto da parte dell'Ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza dell'atto impugnabile quale necessario presupposto processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 21356/2012).

    Per ottenere il rimborso in via contenziosa, l’istanza deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria secondo l’art. 38. La richiesta rivolta soltanto al sostituto d’imposta non forma il silenzio-rifiuto dell’Ufficio e non rende proponibile il ricorso tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 382, ultimo comma

    Considerata l' inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza del presupposto processuale, costituito D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 19, dall'esistenza di un atto, o - nei casi espressamente previsti - del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnabile, la sentenza della CTR va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , u.c..

    Quando la Corte accerta che il giudizio non poteva essere instaurato per mancanza di un presupposto processuale, può cassare la decisione impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso tributario, verificare prima del merito che l’istanza sia stata indirizzata all’Amministrazione finanziaria secondo la procedura prevista dalla legge: la sola richiesta al sostituto d’imposta non equivale a un’istanza all’Ufficio.
  • Il silenzio-rifiuto può costituire un atto impugnabile solo se si è formato a seguito di una richiesta di rimborso rivolta all’Amministrazione competente; senza tale presupposto il ricorso è inammissibile.
  • La carenza di un atto impugnabile è un difetto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e, se accertata in cassazione, può comportare la cassazione senza rinvio, senza esame delle questioni di merito.
  • La decisione non stabilisce se la ritenuta del 20% fosse sostanzialmente dovuta in relazione alle zone urbanistiche dei terreni: tale questione è rimasta assorbita.

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