Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un'area nel Comune di Rivisondoli, contestando che: l'area sarebbe da considerare non più agricola ma edificabile in base al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e alla normativa regionale (riconducendo la fattispecie alla zona "C"); gli interventi sarebbero di ristrutturazione dell'esistente (legge n.457/1978 e L.R. Abruzzo n.49/2012 con aumento premiale fino al 50%), non nuova edificazione (art.3 DPR n.380/2001); il permesso di costruire n.25/2021 e gli atti amministrativi avrebbero legittimato il progetto; è stata altresì dedotta la compatibilità paesaggistica e l'inesistenza di una lottizzazione abusiva, essendosi operate solo demolizioni senza inizio di opere destinate a nuova costruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure sollevate dai ricorrenti siano fondate su fatti, documenti e valutazioni amministrative riservate al giudice di merito e che, pertanto, non siano rimediabili in sede di legittimità salvo violazione di legge manifesta. Sul merito processuale ha richiamato la limitata possibilità di sindacare le valutazioni cautelari e amministrative in Cassazione e ha confermato che la demolizione, se preordinata alla trasformazione urbanistica, può costituire l'inizio di opere idonee al perfezionamento della lottizzazione abusiva. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina i ricorsi contro provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio: in sede di Cassazione sono ammessi solo i ricorsi per violazione di legge; il controllo sulla motivazione cautelare è limitato e non sostituisce il giudizio di merito
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Individua il vizio deducibile in Cassazione come violazione di legge (fondamento formale dei motivi di ricorso presentati dai ricorrenti)
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la inderogabilità delle classificazioni territoriali (art.2) e per chiedere la riclassificazione dell'area; la Corte rileva che l'applicazione dell'art.2 è questione fattuale connessa al frazionamento e quindi rimessa al giudice di merito
legge n. 1150/1942, art. 1-quinquies
Richiamata come fonte della disciplina urbanistica fondamentale cui le prescrizioni del D.M. 1444 si collegano; usata nel ragionamento sulla natura normativa delle prescrizioni tecniche
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 3
Distinzione tra interventi di nuova edificazione e ristrutturazione; il progetto impugnato era inquadrato dal GIP come demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico (lett. d) rilevante ai fini della qualificazione come nuova edificazione/lottizzazione
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30
Definisce la lottizzazione e l'inizio delle opere che determinano la trasformazione urbanistica: la Corte ha ritenuto che le demolizioni preordinate alla futura costruzione possano integrare l'inizio di opere idonee al perfezionamento della lottizzazione abusiva
"...per gli interventi di nuova edificazione"
Citato per sostenere che l'indice edificatorio di 0,3 mc/mq si applica alle aree libere e per nuova edificazione; la Corte ha evidenziato che la verifica dell'applicazione di tale indice è questione di fatto e di diritto amministrativo rimessa al giudice di merito
Norma sui recuperi e ristrutturazioni edilizie richiamata dai ricorrenti per sostenere che l'intervento rientrasse nella ristrutturazione dell'esistente e non nella nuova edificazione; la Corte ha premesso che la qualificazione è valutazione di merito
Norma regionale richiamata per giustificare aumenti premiali e interventi di recupero: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della sua applicabilità e della possibilità di mutamento di destinazione sia questione valutativa di merito
Consente la condanna alle spese e la comminazione di somme per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti a pagare le spese e una somma di Euro 3.000
Massime di principio
- In sede di Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge; questioni di fatto, valutazioni tecniche e accertamenti sull'iter amministrativo sono in genere rimessi al giudice di merito e difficilmente riesumabili in sede di legittimità salvo vizi giuridici manifesti
- La qualificazione di un intervento come "ristrutturazione" o "nuova edificazione" dipende dall'esame combinato del progetto, dei suoi effetti urbanistici e delle norme nazionali e regionali: questa valutazione è tipicamente di merito
- Il D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e le prescrizioni urbanistiche storiche possono incidere sulla destinazione delle aree, ma la loro applicazione concreta richiede accertamenti sullo stato di fatto (es. frazionamento, preesistenze) che spettano al giudice di merito
- La demolizione di manufatti preesistenti, se preordinata e funzionale alla successiva trasformazione urbanistica, può costituire "inizio di opere" idoneo al perfezionamento della fattispecie di lottizzazione abusiva; non è sufficiente affermare trattarsi di "solo demolizione" per escludere rilevanza penale
- Titoli amministrativi (permessi di costruire, certificati urbanistici, delibere comunali) rilevano nel sindacato cautelare ma la verifica della loro correttezza e dei presupposti tecnici è domanda di merito; in Cassazione occorre dimostrare la violazione di legge o una contraddizione inoppugnabile
- Le norme regionali che prevedono strumenti agevolativi per il recupero (es. aumenti premiali) non consentono automaticamente il mutamento di destinazione da agricola a residenziale senza il necessario riscontro della compatibilità urbanistica e paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente
- Chi intende impugnare provvedimenti cautelari fondati su accertamenti amministrativi deve documentare, giuridicamente e in modo incontrovertibile, l'esistenza di un vizio di diritto o di una mancanza logico-giuridica nella motivazione per sperare in un sindacato favorevole in Cassazione
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