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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un'area nel Comune di Rivisondoli, contestando che: l'area sarebbe da considerare non più agricola ma edificabile in base al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e alla normativa regionale (riconducendo la fattispecie alla zona "C"); gli interventi sarebbero di ristrutturazione dell'esistente (legge n.457/1978 e L.R. Abruzzo n.49/2012 con aumento premiale fino al 50%), non nuova edificazione (art.3 DPR n.380/2001); il permesso di costruire n.25/2021 e gli atti amministrativi avrebbero legittimato il progetto; è stata altresì dedotta la compatibilità paesaggistica e l'inesistenza di una lottizzazione abusiva, essendosi operate solo demolizioni senza inizio di opere destinate a nuova costruzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure sollevate dai ricorrenti siano fondate su fatti, documenti e valutazioni amministrative riservate al giudice di merito e che, pertanto, non siano rimediabili in sede di legittimità salvo violazione di legge manifesta. Sul merito processuale ha richiamato la limitata possibilità di sindacare le valutazioni cautelari e amministrative in Cassazione e ha confermato che la demolizione, se preordinata alla trasformazione urbanistica, può costituire l'inizio di opere idonee al perfezionamento della lottizzazione abusiva. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Disciplina i ricorsi contro provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio: in sede di Cassazione sono ammessi solo i ricorsi per violazione di legge; il controllo sulla motivazione cautelare è limitato e non sostituisce il giudizio di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il vizio deducibile in Cassazione come violazione di legge (fondamento formale dei motivi di ricorso presentati dai ricorrenti)

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la inderogabilità delle classificazioni territoriali (art.2) e per chiedere la riclassificazione dell'area; la Corte rileva che l'applicazione dell'art.2 è questione fattuale connessa al frazionamento e quindi rimessa al giudice di merito

  • legge n. 1150/1942, art. 1-quinquies

    Richiamata come fonte della disciplina urbanistica fondamentale cui le prescrizioni del D.M. 1444 si collegano; usata nel ragionamento sulla natura normativa delle prescrizioni tecniche

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 3

    Distinzione tra interventi di nuova edificazione e ristrutturazione; il progetto impugnato era inquadrato dal GIP come demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico (lett. d) rilevante ai fini della qualificazione come nuova edificazione/lottizzazione

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30

    Definisce la lottizzazione e l'inizio delle opere che determinano la trasformazione urbanistica: la Corte ha ritenuto che le demolizioni preordinate alla futura costruzione possano integrare l'inizio di opere idonee al perfezionamento della lottizzazione abusiva

  • DPR n. 380/2001, art. 9

    "...per gli interventi di nuova edificazione"

    Citato per sostenere che l'indice edificatorio di 0,3 mc/mq si applica alle aree libere e per nuova edificazione; la Corte ha evidenziato che la verifica dell'applicazione di tale indice è questione di fatto e di diritto amministrativo rimessa al giudice di merito

  • legge n. 457/1978

    Norma sui recuperi e ristrutturazioni edilizie richiamata dai ricorrenti per sostenere che l'intervento rientrasse nella ristrutturazione dell'esistente e non nella nuova edificazione; la Corte ha premesso che la qualificazione è valutazione di merito

  • L.R. Abruzzo n. 49/2012

    Norma regionale richiamata per giustificare aumenti premiali e interventi di recupero: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della sua applicabilità e della possibilità di mutamento di destinazione sia questione valutativa di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e la comminazione di somme per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti a pagare le spese e una somma di Euro 3.000

Massime di principio

  • In sede di Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge; questioni di fatto, valutazioni tecniche e accertamenti sull'iter amministrativo sono in genere rimessi al giudice di merito e difficilmente riesumabili in sede di legittimità salvo vizi giuridici manifesti
  • La qualificazione di un intervento come "ristrutturazione" o "nuova edificazione" dipende dall'esame combinato del progetto, dei suoi effetti urbanistici e delle norme nazionali e regionali: questa valutazione è tipicamente di merito
  • Il D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e le prescrizioni urbanistiche storiche possono incidere sulla destinazione delle aree, ma la loro applicazione concreta richiede accertamenti sullo stato di fatto (es. frazionamento, preesistenze) che spettano al giudice di merito
  • La demolizione di manufatti preesistenti, se preordinata e funzionale alla successiva trasformazione urbanistica, può costituire "inizio di opere" idoneo al perfezionamento della fattispecie di lottizzazione abusiva; non è sufficiente affermare trattarsi di "solo demolizione" per escludere rilevanza penale
  • Titoli amministrativi (permessi di costruire, certificati urbanistici, delibere comunali) rilevano nel sindacato cautelare ma la verifica della loro correttezza e dei presupposti tecnici è domanda di merito; in Cassazione occorre dimostrare la violazione di legge o una contraddizione inoppugnabile
  • Le norme regionali che prevedono strumenti agevolativi per il recupero (es. aumenti premiali) non consentono automaticamente il mutamento di destinazione da agricola a residenziale senza il necessario riscontro della compatibilità urbanistica e paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente
  • Chi intende impugnare provvedimenti cautelari fondati su accertamenti amministrativi deve documentare, giuridicamente e in modo incontrovertibile, l'esistenza di un vizio di diritto o di una mancanza logico-giuridica nella motivazione per sperare in un sindacato favorevole in Cassazione

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