Cassazione Penale, Sentenza n. 16951/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva riconosciuti responsabili dell'acquisto e trasporto di circa 15 kg di marijuana. Lo Iacono ha lamentato l'erronea applicazione dell'aggravante per "ingente quantità" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e vizi nella determinazione della pena, ritenendo ingiustificata la fissazione della pena base oltre il minimo edittale. Maggio ha articolato censure sul travisamento della prova e sulla qualificazione della sua condotta (sosteneva l'assenza di un contributo materiale tale da integrare concorso e prospettava invece favoreggiamento), ha contestato l'applicazione della recidiva, la mancata considerazione delle circostanze attenuanti e l'erronea applicazione dell'aggravante per ingente quantità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Lo Iacono, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sull'aggravante: la perizia indicava 2,717 kg di principio attivo (oltre la soglia di 4000 volte il valore tabellare per le "droghe leggere") e circa 108.701 dosi estraibili, giustificando l'aggravante; anche la doglianza sulla determinazione della pena è stata dichiarata infondata perché la motivazione dell'organo di merito è risultata adeguata. Quanto a Maggio, la Cassazione ha ritenuto inammissibili le contestazioni che chiedevano la rivalutazione del fatto e ha confermato la qualificazione della sua condotta come concorso di persone, l'esclusione del favoreggiamento, la non applicabilità dell'art. 115 cod.pen. e la legittimità della valutazione sull'aggravante. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte territoriale ha ritenuto che i comportamenti di Maggio costituivano un contributo agevolatore rilevante ai fini del concorso, valutazione ritenuta insindacabile in Cassazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona l'acquisto e il trasporto di sostanze stupefacenti; base della imputazione per entrambi i ricorrenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante per l'"ingente quantità". La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione sulla base del calcolo del principio attivo (2,717 kg) e del numero di dosi estraibili, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite che fissa criteri orientativi (per droghe leggere soglia di 4000 volte il valore tabellare).
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 (richiamato)
Riferimento alla nozione di quantità massima detenibile che incide sul criterio per valutare l'aggravante dell'ingente quantità; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali che tengono conto del rapporto tra principio attivo e valore tabellare.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello nell'indicare gli elementi prevalenti (peso della sostanza, inserimento nel mercato) per fissare la pena.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante generica: la Corte ha ricordato che la sua concessione richiede elementi di segno positivo e non la mera assenza di elementi negativi; la richiesta di Maggio è stata respinta per insufficienza di tali elementi.
art. 115 cod. pen.
Esimente/ricollocazione della condotta in caso di errore sulla persona o simili; la Corte d'appello l'ha esclusa ritenendo realizzato il reato fino al fermo del veicolo, decisione confermata in cassazione.
art. 378 cod. pen.
Favoreggiamento personale: la Corte territoriale ha escluso questa qualificazione per la condotta di Maggio, ritenendola invece concorso, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva: la contestazione di Maggio relativa all'estinzione di un precedente per decorso del tempo è stata dichiarata inammissibile per non essere stata dedotta in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità (vizi tassativi della motivazione: assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà); la Cassazione ha ribadito che non può rivalutare il fatto ma può censurare solo vizi di motivazione 'manifesti'.
art. 619 cod. proc. pen. (richiamato)
Ruolo della Cassazione come giudice della motivazione e non dei fatti; confermato il limite al sindacato sulle risultanze probatorie di merito.
art. 114, 115, 378, 99, 445 cod. proc. pen. (richiamati nella vicenda)
Norme relative rispettivamente alle attenuanti generiche, cause di non punibilità/ricollocazione, favoreggiamento, presupposti di impugnazione e norme processuali sulla deduzione di questioni in appello: la Cassazione ha richiamato i principi di inammissibilità per questioni non dedotte in appello e il bisogno di dedurre specificamente doglianze nel riepilogo dei motivi d'appello.
Massime di principio
- L'aggravante per "ingente quantità" (art. 80 d.P.R. 309/1990) può essere applicata anche in assenza di perizia specifica se, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerge che il principio attivo supera le soglie orientative fissate dalla giurisprudenza (per le "droghe leggere" la soglia orientativa è stata indicata in 4000 volte il valore tabellare).
- Il calcolo del numero di dosi estraibili dalla sostanza è un dato rilevante e, se oggettivamente significativo, può giustificare l'applicazione dell'aggravante senza ulteriori motivazioni sull'estrema offensività.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare le risultanze di fatto o sostituirsi al giudice di merito: è ammessa soltanto la censura per assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La qualificazione della condotta come concorso di persone può fondarsi anche su contributi non causali ma agevolatori (controllo del percorso, indicazioni telefoniche, funzione di apripista): tali contributi possono integrare il concorso e non sono assimilabili automaticamente al favoreggiamento.
- La determinazione della pena richiede che il giudice di merito indichi gli elementi dell'art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti; non è necessario un esame analitico di ogni elemento difensivo, purché la motivazione consenta di comprendere il ragionamento.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi o di gravità non legittima automaticamente la concessione.
- Questioni o violazioni non dedotte in appello, e non ricomprese nel riepilogo dei motivi della sentenza impugnata, sono di regola inammissibili in cassazione per tardività, salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre anteriormente.
- Per contestare la recidiva o altri fatti di diritto in Cassazione è necessario che la questione sia stata proposta nei precedenti gradi; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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