Cassazione Penale, Sentenza n. 16953/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura della qualificazione e della motivazione in relazione all'istanza di reddito di cittadinanza del 16 luglio 2019; si deduce che la Corte territoriale, pur avendo riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n.4/2019, non avrebbe affrontato la quantificazione della quota spettante per il coniuge ricoverato e che l'omessa comunicazione del ricovero non rientrerebbe tra le informazioni punite dall'art. 7 comma 2 ma solo nella sanzione di decadenza; si chiedeva annullamento con rinvio per esatta quantificazione del profitto. Secondo motivo: censura della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) con riferimento all'istanza del 27 febbraio 2021, essendo l'importo indebitamente percepito valutato dal difensore in euro 2.000,00 e sussistendo condizioni personali favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che parte del rilievo era aspecifico e parte manifestamente infondato: la quantificazione della quota non è stata adeguatamente contestata con specifici argomenti; la mancata comunicazione del ricovero della coniuge in istituto di lunga degenza integra l'omessa comunicazione di informazioni dovute ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 comma 2, in combinato disposto con l'art. 2 e l'art. 3 comma 13, e la doglianza sul concetto di "lunga degenza" è inammissibile perché non proposta in appello e riguarda un acquisito fatto probatorio. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis: la Corte territoriale ha valutato le modalità della condotta, la prolungata percezione di somme non dovute e l'assenza di restituzione, escludendo la tenuità. Conseguentemente il giudicato di merito (riqualificazione e rideterminazione della pena a mesi undici di reclusione per i reati unificati) è confermato nella sua efficacia; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, comma 2
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni
La Corte interpreta l'art. 7, comma 2, in senso ampio: l'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi informazione dovuta e rilevante ai fini della riduzione/ revoca del beneficio, inclusa la variazione derivante dal ricovero in istituto di lunga degenza di un componente del nucleo familiare.
art. 3, comma 13 (norma richiamata nel testo)
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3.
Questa norma stabilisce che i soggetti ricoverati in istituti di lunga degenza non concorrono al parametro della scala di equivalenza e quindi incidono sul calcolo del beneficio; di conseguenza il loro ricovero è informazione rilevante e deve essere comunicata.
art. 2 d.l. n. 4/2019
Stabilisce che i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza devono sussistere cumulativamente per l'intero nucleo familiare al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione; pertanto variazioni dello stato di un componente che incidono sui requisiti sono rilevanti.
art. 3, commi 8, 9 e 11 d.l. n. 4/2019
Richiamati dall'art. 7 per i termini di comunicazione; la Corte sottolinea che tali commi non esauriscono le informazioni rilevanti ai fini della riduzione, che vanno interpretate anche in combinato con l'art. 3 comma 13.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha valutato le modalità, la durata della percezione indebitamente protratta e l'entità complessiva non insignificante, non ritenendo applicabile la causa di non punibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano le censure di vizio di motivazione e violazione di norma come motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure aspecifiche e altre manifestamente infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato contributo pari a euro 3.000,00.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 75
Riferimento formale alla fonte normativa del reddito di cittadinanza e delle sue sanzioni penali; la sentenza applica e interpreta le disposizioni del d.l.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione per il reddito di cittadinanza copre tutte le informazioni "dovute e rilevanti" ai fini della riduzione o revoca del beneficio: il ricovero in istituto di lunga degenza di un componente del nucleo familiare rientra tra queste e la sua omissione può integrare il reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n.4/2019.
- Per contestare con successo in Cassazione la quantificazione del profitto o parti essenziali della motivazione di merito occorre formulare censure specifiche e ben motivate: argomenti generici o non dettagliati sono causa di inammissibilità.
- La nozione di "lunga degenza" e altri elementi fattuali determinanti devono essere contestati tempestivamente in appello; se risultano acquisiti nei fatti di merito e non impugnati adeguatamente, la Cassazione li considera fatti accertati e non riesamina la loro valutazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) dipende da una valutazione complessiva: entità della somma, durata e modalità della condotta, e comportamento successivo (es. restituzione). Anche importi modestamente rilevanti possono non essere "tenui" se percepiti per molte mensilità e non restituiti.
- Se si ritiene viziata la quantificazione del profitto o la ricostruzione di elementi rilevanti (es. quota del coniuge), è necessario indicare chiaramente nel gravame i punti di contrasto probatorio e giuridico, altrimenti il ricorso sarà considerato aspecifico.
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