Cassazione Penale, Sentenza n. 16952/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che l'aveva condannata per violazioni delle norme igienico‑sanitarie (art. 6, comma 4 in relazione all'art. 5, lett. c) legge 30/04/1962 n. 283), chiedendo: 1) l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato (art. 530 c.p.p.), deducendo travisamento della prova e carenza motivazionale e lamentando la mancata assunzione di due testi della difesa (Alfonso Cirillo e Salvatore Tortora) che avrebbero dimostrato che la gestione del supermercato era delegata; 2) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per far deporre i predetti testimoni; 3) in subordine, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); 4) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo con concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi (travisamento della prova e mancata ammissione di testi) sono inammissibili perchè la ricorrente ha presentato l'atto come appello/ricorso senza allegare il verbale della deposizione chiave (principio di autosufficienza del ricorso); il terzo motivo (art. 131‑bis) è inammissibile perché la causa di non punibilità non era stata proposta in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (richiamato art. 609, comma terzo, c.p.p. e giurisprudenza); il quarto motivo (attenuanti generiche/minimo) è inammissibile in sede di legittimità. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 6, comma 4 in relazione all'art. 5, lett. c)
Norme in materia di igiene degli alimenti applicate per la contestazione penale; la condanna è fondata su tali disposizioni attinenti alla responsabilità per violazioni delle norme igienico‑sanitarie
Norma che disciplina l'ipotesi di assoluzione; la ricorrente aveva chiesto l'assoluzione ai sensi di tale articolo, ma la doglianza è stata esaminata come vizio motivazionale/travisamento e ritenuta inammissibile per carenza di documentazione allegata
art. 593, comma 3 e art. 568, comma 5
Norme che consentono alla Corte di appello di rilevare l'inappellabilità della sentenza e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione perché non proposta in grado di merito
Richiamato nella giurisprudenza per escludere la possibilità di dedurre in Cassazione questioni relative all'applicabilità dell'art. 131‑bis quando non siano state sollevate in sede di merito
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicato per addebitare alla ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende
giurisprudenza della stessa Corte
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 (Gravina)
Principio consolidato che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se il relativo istituto era già vigente al momento della deliberazione della sentenza d'appello
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile dedurre per la prima volta questioni che erano proponibili e non sono state sollevate in sede di merito (es. art. 131‑bis): tali questioni devono essere trattate in primo grado o appello
- Le censure di travisamento della prova o vizio motivazionale che si riferiscono a deposizioni devono essere corredate nel ricorso dai verbali o dagli atti necessari (principio di autosufficienza del ricorso); in mancanza la censura è inammissibile
- La mancata ammissione di testimoni va dedotta e documentata nel corso del processo nei modi e nei tempi previsti; sollecitazioni tardive in Cassazione non sono idonee a far rinnovare l'istruttoria
- Le doglianze relative al riconoscimento di circostanze attenuanti e alla determinazione del minimo della pena sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni in parte sindacabili solo per motivi specifici di diritto
- Quando la Corte di appello rileva l'inappellabilità della sentenza, essa può trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi delle norme processuali; il ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale deve rispettare i requisiti formali e di autosufficienza
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