Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16954/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Prato (giudizio abbreviato) che aveva ritenuto sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. con motivazione che il ricorrente ha censurato come apparente, contraddittoria e insufficiente. In particolare: (i) il Tribunale aveva motivato il riconoscimento della non punibilità richiamando una presunta "destinazione dell'attività alla cessazione" e la rimozione delle fonti di pericolo, nonostante i Vigili del fuoco avessero riscontrato gravi carenze (mancato DVR, caricabatteria in zona non idonea, materiali combustibili vicini, uscite di emergenza insufficienti, estintori non revisionati, lavoratori non formati); (ii) la motivazione appariva apodittica e priva di efficacia dimostrativa, anche per un evidente refuso testuale (la presenza di "non" dopo "La condotta" è stata interpretata come refuso); (iii) è stata contestata anche l'erronea applicazione dell'art. 131-bis, per assenza di valutazioni concrete e per fatti successivi (mancato pagamento dell'ammenda). La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione è apparente e insufficiente a sostenere l'applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che la motivazione della sentenza del Tribunale di Prato fosse apparente e priva di adeguata fondazione probatoria rispetto alla ridotta esposizione a pericolo e alla rimozione delle fonti di pericolo. Ha rilevato che la dedotta cessazione dell'attività è contraddetta dagli elementi indicati (trasferimento dell'attività, progressivo smontaggio dei macchinari non equivalenti a prova di cessazione efficace) e che il giudice non ha spiegato perché le modalità della condotta non fossero comunque pericolose. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione puntuale e basata su riscontri concreti circa la ridotta offensività della condotta (esigua esposizione a pericolo, modalità non pericolose, immediata rimozione del pericolo). La Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero adeguatamente accertati e motivati.

  • artt. 568, comma 5, e 593, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per la valutazione dell'appello e per la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, nonché per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

    Gli illeciti contestati riguardavano violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro (mancata valutazione dei rischi e DVR, carenze antincendio, formazione insufficiente). La Corte ha osservato che tali plurime condotte antigiuridiche dovevano essere considerate nella valutazione della tenuità del fatto.

  • Articoli del d.lgs. 81/2008 richiamati nel capo di imputazione (es.: artt. 46, 55, 63, 64, 68, Allegato IV)

    Gli specifici articoli e parti dell'Allegato IV erano quelli a fondamento delle contestazioni tecniche (valutazione dei rischi, misure di prevenzione incendi, requisiti delle vie di esodo, estintori, formazione). La sentenza di merito non ha adeguatamente argomentato come tali violazioni potessero conciliare con la ridotta offensività richiesta dall'art. 131-bis.

  • Giurisprudenza sulla motivazione (Sez. 5, n. 9677/2014; Sez. 5, n. 24862/2010; Sez. 1, n. 9539/1999)

    La Corte ha richiamato criteri consolidati sulla illegittimità della motivazione apparente: la motivazione è insufficiente quando è avulsa dalle risultanze, apodittica, di puro genere o priva di efficacia dimostrativa; il difetto deve riguardare punto decisivo della causa.

Massime di principio

  • Per riconoscere la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario che il giudice dia motivazione concreta e documentata circa la ridotta offensività: vaghe affermazioni o riferimenti generici alla cessazione dell'attività non sono sufficienti.
  • La motivazione non può essere apodittica: devono essere esplicitati i riscontri probatori che giustificano la valutazione sulla pericolosità della condotta (es. valutazione degli elementi rilevati da Vigili del fuoco, effettiva rimozione del pericolo, assenza di rischio residuo).
  • Se il giudice si fonda su circostanze successive (es. smontaggio macchinari, trasferimento dell'attività) per giustificare la tenuità, occorre verificare che tali circostanze siano coerenti con la nozione di cessazione e realmente idonee a eliminare il pericolo; il mero trasferimento o lo smontaggio non garantiscono automaticamente la cessazione del rischio.
  • Errori o refusi formali nella motivazione possono essere considerati alla luce del contesto, ma non giustificano una decisione se la motivazione complessiva resta priva di efficacia dimostrativa.
  • Quando emergono plurime e gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, il criterio della particolare tenuità è più difficilmente applicabile e richiede una valutazione cauta e ben documentata.
  • Una motivazione carente su punto decisivo comporta annullamento con rinvio e, di frequente, l'assegnazione del nuovo giudizio a diverso giudice per garantire imparzialità e nuova valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.