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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16948/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che li aveva riconosciuti amministratori di fatto della societa' AREL GROUP WINE SPIRITS Inc. e li aveva ritenuti responsabili dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011-2015 (con declaratoria di prescrizione per l'anno 2011). I motivi di cassazione sono tre: (i) presunta errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 73 DPR n. 917/1986 per aver ritenuto la residenza fiscale effettiva in Italia nonostante elementi (riunioni in USA, gestione commerciale all'estero, conti correnti USA) che a loro avviso indicavano centro di direzione negli USA; (ii) violazione dell'art. 15 d.lgs. 74/2000 e della Convenzione Italia/USA (25.5.1999, legge di ratifica n.20/2009) e vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo, sostenendo che la societa' doveva considerarsi residente negli USA e che la normativa convenzionale avrebbe dovuto prevalere; (iii) errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione nella determinazione della pena base e del cumulo per continuazione, lamentando che non si era tenuto conto della riduzione del debito tributario e della diversa cornice edittale nel tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi inammissibili poiche' consistono in doglianze di merito e in una richiesta di rivisitazione del compendio probatorio, materia non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, confermando che la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi, la conferma in vita della decisione di merito (con le sue statuizioni, ivi compresa la declaratoria di prescrizione per l'anno 2011 come effettuata in appello), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ritenuta equa. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilita' del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e la rilevazione, in sede di cassazione, di cause di non punibilita' (art. 129 c.p.p.), inclusa la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La norma riferita all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e' stata applicata dalla Corte territoriale ritenendo integrato il reato quando la societa' estera risultava effettivamente amministrata e diretta dall'Italia (residenza fiscale di fatto).

  • art. 73 DPR n. 917/1986

    Richiamato quale criterio per l'individuazione della residenza fiscale delle persone giuridiche (centro di direzione e amministrazione), usato dai giudici di merito per stabilire la residenza fiscale effettiva in Italia.

  • art. 15 d.lgs. 74/2000

    Citato dai ricorrenti in relazione al dolo e alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo) risultava dagli elementi organizzativi e dall'intento di conseguire risparmio fiscale.

  • Convenzione Italia/USA del 25.5.1999 (legge di ratifica n. 20/2009)

    I ricorrenti sostenevano che la Convenzione, e le regole sulla residenza ivi previste, avrebbero dovuto far ritenere la societa' residente negli USA; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto prevalente l'accertamento fattuale circa il centro di direzione effettivo in Italia, e le doglianze sulla gerarchia delle fonti e sull'interpretazione convenzionale sono state respinte come rilievi di merito non idonei in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma utilizzata per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta dei criteri ritenuti prevalenti (complessita' organizzativa, intensita' del dolo, danno) e la Cassazione ha ritenuto congrua la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimita': la Corte di Cassazione puo' sindacare la motivazione solo per vizi tassativi quali assenza di motivazione, manifesta illogicita' o contraddittorieta'; non e' consentita la revisione del giudizio di fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte in cui la Corte precisa che l'inammissibilita' del ricorso impedisce di rilevare in cassazione cause di non punibilita', inclusa la prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per la determinazione delle sanzioni e delle spese in caso di inammissibilita' del ricorso, con riferimento all'assenza di dolo nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non e' sede per la rivalutazione del materiale probatorio: censure che richiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi di motivazione manifesti.
  • Nelle contestazioni di "esterovestizione" o di residenza fiscale di societa' estere, il parametro decisivo e' il centro di direzione e amministrazione effettivo (luogo dove vengono prese le decisioni strategiche e gestionali), non la sola formale iscrizione anagrafica o la pendenza di attivita' materiali all'estero.
  • La Convenzione contro le doppie imposizioni puo' influenzare la qualificazione della residenza fiscale, ma la prevalenza della normativa convenzionale non esonera dall'accertamento fattuale: spetta al giudice verificare il reale centro decisionale.
  • Per provare il dolo fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000) e' rilevante l'insieme organizzativo e la ripartizione delle funzioni amministrative/gestionali che evidenzino l'intento di ottenere un vantaggio fiscale illecito.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalita'; la Cassazione sindaca la congruita' della motivazione solo se questa e' mancante, manifesta illogica o contraddittoria.
  • Ricorsi per cassazione che si limitano a doglianze di fatto rischiano l'inammissibilita' e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; la motivazione deve evidenziare vizi giuridici o di motivazione rilevanti secondo l'art. 606 c.p.p.
  • L'inammissibilita' del ricorso impedisce che la Cassazione, in quel procedimento, dichiari cause di non punibilita' come la prescrizione: tali questioni devono essere dedotte validamente nei gradi di merito o in ricorsi ammissibili.

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