Sentenza del 04/04/2018 n. 8299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella notificata il 16 marzo 2007 per complessivi 29.598,11 euro, relativa a sanzioni e interessi per il tardivo versamento dell’IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2002. La comunicazione dell’esito del controllo automatizzato era stata notificata al contribuente il 29 luglio 2006; questi aveva pagato il tributo con F24 il 29 agosto, un giorno dopo la scadenza del termine di 30 giorni. Impugnata la cartella, la CTP di Udine aveva accolto il ricorso ritenendo non volontario il ritardo; la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) vizio di motivazione sulla buona fede e sull’errore nel calcolo del termine; (2) violazione della disciplina delle sanzioni tributarie e del ravvedimento operoso, sostenendo che il ritardo non comportasse responsabilità colposa; (3) violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, affermando che il ritardo fosse una violazione meramente formale, senza danno per l’Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva indicato uno specifico fatto controverso e decisivo, ma contestava la valutazione giuridica dell’errore e della buona fede. Il secondo motivo è stato rigettato: il ritardo nel versamento è una violazione sostanziale, perché incide sul pagamento del tributo e pregiudica l’incasso erariale; inoltre, il ravvedimento operoso non è applicabile quando la violazione è già stata contestata e sanzionata. Anche il terzo motivo è stato rigettato: l’errore di calcolo del contribuente non dipendeva da indicazioni o omissioni dell’Amministrazione né da obiettiva incertezza normativa e non trasformava il ritardo in una violazione formale. La cartella e la decisione della CTR restano quindi ferme. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 3.000 euro all’Agenzia delle Entrate e 3.000 euro alla società di riscossione, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006
Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.
Il motivo per vizio motivazionale è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico controverso e decisivo sul quale la motivazione è carente; non basta criticare una questione, un’argomentazione o la valutazione giuridica del giudice.
Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.
La Corte richiama la distinzione tra fatti principali, costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto, e fatti secondari addotti a fini probatori, precisando che il vizio motivazionale deve riguardare un fatto controverso e decisivo.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
In tema di sanzioni tributarie dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti (non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo), il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale della L. n. 388 del 2000, art. 28, commi 6 e 7, ed è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale
Il ritardo nel pagamento del tributo non è una violazione meramente formale: è sanzionabile perché incide sul versamento e pregiudica l’incasso erariale, anche se il ritardo è breve.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Quanto all'art. 13 cit., l'istituto del ravvedimento operoso non opera nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata e sanzionata, atteso che in base al suo disposto, il contribuente deve sanare l'errore commesso pagando la sanzione nella misura ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.
Il ravvedimento operoso presuppone la regolarizzazione spontanea, con pagamento contestuale del tributo e della sanzione ridotta; non è utilizzabile dopo che la violazione è stata contestata e sanzionata.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
L'errore di cui all'art 10 dello statuto del contribuente che osta all'applicabilità delle sanzioni è quello che discende da indicazioni, atti, omissioni o ritardi dell'amministrazione finanziaria ovvero quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
L’esclusione delle sanzioni può operare quando l’errore deriva dall’Amministrazione, da obiettiva incertezza normativa o da una violazione meramente formale senza debito d’imposta. Non vi rientra il semplice errore del contribuente nel calcolo della scadenza, se non causato da tali circostanze.
Codice di procedura civile, art. 91
La Corte applica il principio di soccombenza e pone a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in favore dell’Agenzia delle Entrate e della società di riscossione.
Massime di principio
- Il termine per pagare va calcolato secondo la sua durata espressa in giorni: non è prudente presumere che 30 giorni equivalgano al medesimo giorno del mese successivo. Anche un solo giorno di ritardo può integrare una violazione sostanziale e comportare sanzioni.
- La buona fede o la convinzione di aver rispettato il termine non escludono automaticamente la sanzione. Per invocare l’esimente occorre ricondurre l’errore a indicazioni o condotte dell’Amministrazione, a obiettiva incertezza normativa oppure a una violazione realmente formale senza debito d’imposta.
- Il ravvedimento operoso deve essere effettuato spontaneamente, con regolarizzazione del tributo e pagamento della sanzione ridotta secondo le condizioni previste; non è disponibile una volta che la violazione sia stata contestata e sanzionata.
- Nel ricorso per cassazione per vizio motivazionale, occorre indicare con precisione il fatto storico controverso e decisivo che sarebbe stato trascurato o motivato in modo carente. Contestare soltanto una valutazione o una conclusione giuridica non soddisfa tale requisito.
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