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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27150/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da un incendio sviluppatosi dalla canna fumaria del focolare di un'abitazione di proprietà della convenuta originaria e propagatosi all'immobile di proprietà degli attori, con danni accertati anche in sede di accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale aveva condannato la proprietaria dell'immobile d'origine al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato il nesso causale tra incendio e canna fumaria fessurata e ravvisando una condotta colposa e imprudente nella scelta di usare, o consentire l'uso, del camino nonostante le condizioni dell'impianto. In cassazione l'erede della proprietaria deduceva: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per asserita carenza di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo e per l'incertezza circa un'ipotetica responsabilità oggettiva ex artt. 2050 o 2051 c.c.; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che mancasse la prova della colpa e che l'onere probatorio gravasse sui danneggiati; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato la possibile responsabilità di terzi, richiamando anche un articolo di giornale. La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse chiara nell'individuare la regola cautelare violata e nel fondare la responsabilità sulla fattispecie aquiliana ex art. 2043 c.c.; ha inoltre escluso la rilevanza delle doglianze sull'onere della prova, poiché la colpa era stata positivamente accertata, e ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sia perché non riguardava un fatto storico decisivo ma una mera congettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente motivato sulla colpa, individuando la violazione della regola cautelare di non utilizzare né consentire l'uso del camino in presenza di una canna fumaria ampiamente fessurata, con conseguente sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 2043 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, essendo la colpa stata accertata in fatto, non veniva in rilievo il tema dell'onere della prova; inoltre il richiamo agli artt. 2050 e 2051 c.c. era inconferente rispetto alla ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per la presenza di doppia conforme e il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c., sia perché non era indicato un vero fatto storico omesso ma solo una congettura supportata da notizie giornalistiche; in ogni caso, la possibile responsabilità di terzi era irrilevante rispetto alla regola cautelare violata individuata dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di individuare chiaramente la ratio decidendi e la regola cautelare violata; non c'è nullità se la decisione esplicita il percorso logico seguito.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità è stata ricondotta alla fattispecie aquiliana fondata sulla violazione di una regola di prudenza e diligenza, con accertamento del requisito soggettivo della colpa.

  • art. 2697 c.c.

    Le regole sull'onere della prova rilevano solo se il fatto da provare resta ignoto all'esito dell'istruttoria; se la colpa è stata positivamente accertata dal giudice di merito, la censura è inconferente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Può essere utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma non per rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità extracontrattuale, il giudice di merito può desumere la colpa dalla violazione di una specifica regola cautelare di prudenza e diligenza, purché la regola violata sia chiaramente individuata in motivazione.
  • Quando il giudice di appello accerta positivamente la colpa, non è pertinente invocare le regole sull'onere della prova per contestare la mancata dimostrazione del medesimo fatto.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per introdurre una diversa ricostruzione fattuale o una mera ipotesi congetturale; occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La responsabilità del proprietario o del custode di un bene può essere esclusa o diversamente qualificata solo se ciò incide sulla ratio decidendi; quando il giudice fonda la decisione sulla condotta colposa del proprietario, il richiamo a ipotesi alternative di responsabilità oggettiva è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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