Cassazione Civile, Ordinanza n. 28816/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento in materia di TARI relativo all'anno d'imposta 2014, emesso da un Comune con riferimento ad aree fabbricabili. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame perché la parte appellante, che aveva notificato l'impugnazione a mezzo posta a un ente rimasto contumace, non aveva prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata. La CTR ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova della notificazione, un estratto del servizio di tracciabilità on line delle Poste Italiane attestante l'avvenuta consegna del plico. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c. e 2729 c.c., sostenendo che l'avviso di ricevimento le era pervenuto solo dopo l'udienza di trattazione del secondo grado, con conseguente impossibilità di produrlo tempestivamente; ha quindi affermato che la ricevuta di spedizione, integrata dall'estratto di tracciabilità postale, sarebbe stata sufficiente a presumere il perfezionamento della notificazione e a evitare l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando l'appello è notificato a mezzo posta e l'appellato non si costituisce, l'appellante deve produrre l'avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità del gravame, oppure chiedere tempestivamente la rimessione in termini dimostrando di essersi attivato per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale. Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato di essersi attivata nel giudizio di merito per chiedere la rimessione in termini né aveva dimostrato di aver richiesto il duplicato dell'avviso. Inoltre, la produzione di una stampa del servizio di tracciabilità on line delle Poste non può surrogare l'avviso di ricevimento, poiché solo il timbro postale fa fede della regolarità della notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge processuale.
La Corte richiama la disciplina della notificazione a mezzo posta, sottolineando che la prova del perfezionamento della notificazione richiede l'avviso di ricevimento.
La Corte esclude che dall'estratto di tracciabilità on line possa desumersi, per presunzione, la prova legale dell'avvenuta notificazione in sostituzione dell'avviso di ricevimento.
È indicato come base per chiedere la rimessione in termini quando la produzione dell'avviso sia stata impossibile incolpevolmente.
La Corte esclude che, in mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato, sia consentita la rinnovazione della notificazione in cassazione.
Richiamato in relazione alla possibilità di essere rimessi in termini per il deposito dell'avviso non ricevuto, previa prova dell'attivazione tempestiva presso il servizio postale.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
È menzionato quale norma che consente la notificazione dell'appello nel processo tributario anche direttamente dalla parte a mezzo posta.
art. 6, primo comma, l. n. 890 del 1982
È richiamato per affermare la necessità di attivarsi presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'appello notificato a mezzo posta non vede la costituzione dell'appellato, l'appellante deve produrre l'avviso di ricevimento prima della discussione, pena l'inammissibilità del gravame.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può essere superata solo se la parte dimostra di essersi tempestivamente attivata per ottenerne un duplicato e chiede la rimessione in termini nel giudizio di merito.
- La stampa o estrazione dal servizio di tracciabilità on line delle Poste Italiane non sostituisce l'avviso di ricevimento, perché non ha pari efficacia probatoria ai fini della regolarità della notificazione.
- In cassazione non è ammissibile sanare liberamente la mancata produzione dell'avviso di ricevimento ove il documento dovesse essere prodotto nel giudizio di merito; la parte deve aver coltivato tempestivamente le relative istanze nel grado precedente.
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