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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05110/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deliberati dall'assemblea e riferiti, tra l'altro, a lavori di manutenzione straordinaria della facciata. In appello, il tribunale aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'opponente, invece di contestare la validità delle delibere assembleari poste a base del credito, avesse soltanto dedotto che una parte dei lavori non era stata eseguita correttamente dall'appaltatore, formulando così un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. I motivi di ricorso in cassazione denunciavano la violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1123, comma 2, c.c., sostenendo che il singolo condomino, nel rapporto relativo ai lavori sulle parti comuni, potesse opporre al condominio l'eccezione di inadempimento del contratto di appalto concluso dal condominio quale committente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il sindacato del giudice può riguardare la nullità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione e, quanto all'annullabilità, solo se dedotta con apposita domanda riconvenzionale nei termini di legge, non già in via di eccezione. Nel caso concreto, la doglianza del condomino si risolveva in una contestazione inammissibile, perché il singolo partecipante non ha nei confronti del condominio un diritto sinallagmatico alla corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore tale da consentirgli di sospendere il pagamento delle spese condominiali ex art. 1460 c.c. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre non ha regolato le spese di lite poiché il resistente non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non è opponibile dal singolo condomino al condominio per sospendere il pagamento dei contributi condominiali, perché manca un rapporto sinallagmatico diretto tra le due posizioni.

  • art. 1123 c.c.

    La disciplina della contribuzione alle spese comuni regola l'obbligo del singolo partecipante di concorrere alle spese, obbligo distinto e autonomo rispetto ai rapporti contrattuali del condominio con i terzi appaltatori.

  • art. 1137 c.c.

    L'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo deve essere fatta valere con apposita domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale entro il termine previsto, e non solo con eccezione.

  • artt. 1118 e 1123 ss. c.c.

    L'obbligo di contribuzione del condomino alle spese per le cose comuni trova la sua causa nelle norme condominiali e non nel rapporto contrattuale con l'appaltatore.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato ai fini dell'applicabilità ratione temporis del rito camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibere condominiali, il controllo del giudice può investire la nullità della delibera anche rilevabile d'ufficio, mentre l'annullabilità deve essere fatta valere con specifica domanda di annullamento proposta nei termini di legge e non con mera eccezione.
  • L'obbligo del singolo condomino di contribuire alle spese comuni è autonomo e distinto dai rapporti contrattuali tra condominio e appaltatori o fornitori; l'eventuale inadempimento dell'appaltatore non consente di sospendere il pagamento delle quote condominiali.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un rapporto sinallagmatico tra le stesse parti del rapporto dedotto in giudizio; essa non è utilizzabile dal condomino nei confronti del condominio per contestare la mancata corretta esecuzione di lavori affidati a terzi.
  • Nelle controversie sulle spese condominiali, la contestazione del condomino deve riguardare la debenza della contribuzione secondo la disciplina condominiale, non la responsabilità contrattuale del condominio verso l'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiCondominioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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