Cassazione Civile, Ordinanza n. 21623/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società consolidante, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa all’anno d’imposta 2005, per un importo di euro 5.105.447,11. La cartella derivava da una variazione in diminuzione indicata nel modello CNM/2006 e dall’omessa compilazione di un quadro dichiarativo. La contribuente sosteneva che si trattasse di una mera irregolarità formale, sanata con dichiarazione integrativa e atto notarile, e deduceva anche che la cartella fosse stata notificata due volte, con la prima notifica nulla perché eseguita a persona diversa dal legale rappresentante e senza le formalità della L. 890/1982. In cassazione l’Amministrazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 per tardività del ricorso introduttivo: la cartella era stata notificata il 21 luglio 2009, il ricorso solo il 17 novembre 2009, quindi oltre il termine di 60 giorni. Sosteneva inoltre che la seconda notifica fosse una mera rinnovazione della notifica del medesimo atto, consentita solo se la prima fosse viziata, e che nel caso la prima notifica fosse valida perché, nella notificazione diretta a mezzo posta della cartella, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la L. 890/1982. I motivi ulteriori restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il rilievo di tardività del ricorso originario della società contribuente. Ha affermato che la seconda notifica della cartella era una mera reiterazione della notificazione del medesimo atto e non un nuovo esercizio del potere impositivo; poiché la prima notificazione era valida, il termine di impugnazione decorreva da essa. Ne è conseguito che il ricorso introduttivo della società era tardivo e il giudizio non poteva proseguire. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre la società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per impugnare la cartella decorre dalla notificazione valida dell’atto; il ricorso notificato oltre 60 giorni è tardivo.
artt. 18-22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso nel processo tributario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nella notificazione diretta della cartella a mezzo posta si applicano le norme del servizio postale ordinario, non la L. 890/1982.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
Esclusa l’applicabilità nel caso di notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata da parte del concessionario.
art. 24 Cost.
La distinzione tra atto e notificazione è letta in funzione della tutela del diritto di difesa.
art. 113 Cost.
La rinnovazione della notificazione è valorizzata come garanzia della tutela giurisdizionale.
art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Cassazione senza rinvio perché il giudizio non poteva essere proseguito per tardività del ricorso originario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro formale del motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992.
Richiamato in via analogica per il principio secondo cui, in caso di reiterazione della notifica di un ricorso, i termini decorrono dalla prima notifica salvo sua nullità.
Massime di principio
- La reiterazione della notificazione del medesimo atto impositivo non equivale a un nuovo esercizio del potere impositivo: serve solo a portare l’atto a conoscenza legale del destinatario, senza incidere sull’esistenza dell’atto medesimo.
- Il termine per impugnare la cartella decorre dalla prima notificazione valida; una seconda notifica rileva solo se la prima sia nulla o giuridicamente inefficace.
- Nella notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata da parte del concessionario si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina della L. 890/1982.
- Se il ricorso tributario è proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla prima notificazione valida dell’atto, il giudizio non può essere proseguito e la sentenza di merito va cassata senza rinvio.
- La distinzione tra esistenza dell’atto e sua notificazione è centrale: il vizio della notificazione incide sull’efficacia e sulla decorrenza dei termini, non sull’esistenza dell’atto amministrativo impositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →