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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37845/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per cinque motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 53, deducendo che l'appello era stato proposto solo nei suoi confronti e non anche contro l'agente della riscossione; 2) nullità della sentenza per mancata delega e irregolarità della sottoscrizione dell'atto di appello (d.lgs. n. 546/1992, art. 53 e art. 18); 3) estinzione (per decadenza) dell'obbligazione tributaria ai sensi del d.p.r. n. 602/1973, art. 25, alla luce delle date di giudicato (15/11/2001) e della notifica della cartella (1/3/2011); 4) violazione del d.p.r. n. 131/1986, art. 76, c.2, lett. b) per emissione della cartella oltre il termine triennale previsto; 5) omesso esame di fatto decisivo relativo alla definizione agevolata della lite e al presunto giudicato (sentenza n. 419/25/6/2013 della CTP Napoli).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti: 1) il primo motivo è infondato: il litisconsorzio tra Ente impositore e agente della riscossione è, nella fattispecie, facoltativo e la mancata indicazione dell'agente non invalida automaticamente l'appello; inoltre il giudice deve evitare formalismi inutili in considerazione del diritto alla ragionevole durata del processo; 2) il secondo motivo è infondato: la notificazione di copia dell'atto con deposito dell'originale in segreteria è mera irregolarità e non causa di inammissibilità; opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'ufficio e l'onere di provare l'usurpazione della firma incombe sul ricorrente; 3) e 4) terzo e quarto motivo sono infondati: quanto alla riscossione dell'Invim (imposta di registro) si applica il termine decennale di prescrizione previsto dal d.p.r. n. 131/1986, art. 78, e non il termine di decadenza del d.p.r. n. 602/1973, art. 17 (ora art. 25) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/1999; inoltre la gravata sentenza ha accertato la successiva notifica di nuovi avvisi di liquidazione (22/3/2001) che escludono la decadenza; 5) il quinto motivo è inammissibile e infondato: il diniego della definizione agevolata è stato confermato con ulteriore provvedimento motivato e il giudicato esterno formato anteriormente non poteva essere dedotto tardivamente. Spese di giudizio a carico del ricorrente per €2.500,00 oltre oneri e possibile ulteriore contributo unificato secondo legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Stabilisce che l'appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la Corte ha però precisato che ciò non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e che, quando il litisconsorzio è facoltativo, l'omissione dell'agente di riscossione non determina automaticamente nullità dell'appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22

    art. 22, comma 1 e comma 5

    La notificazione mediante copia e deposito dell'originale in segreteria, pur invertendo l'iter previsto, costituisce mera irregolarità e la sottoscrizione dell'originale può essere fatta valere per relationem; il giudice può ordinare l'esibizione dell'originale ai sensi dell'art. 22, comma 5.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2

    Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'amministrazione competente salvo prova contraria dell'abusiva firma o della mancata delega.

  • d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25)

    La Corte ha affermato che questa disposizione (termine di decadenza) ha efficacia limitata nel tempo e, dopo specifiche riforme (d.lgs. n. 46/1999), non si applica all'imposta di registro/Invim per la riscossione successiva al 1/7/1999.

  • d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    Ha limitato l'ambito di applicazione del sistema di decadenze/termine dell'art. 17/25 del d.p.r. n. 602/1973 estendendolo in modo specifico a talune imposte (es. IVA) ma non all'imposta di registro/Invim.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) e art. 78

    art. 76, c.2, lett. b); art. 78

    Per gli atti di liquidazione relativi all'imposta di registro/Invim, ai fini della riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78; il termine triennale richiamato dall'art. 76 non è applicato alla fattispecie così come dedotta dal ricorrente, specialmente se vi sono successivi avvisi di liquidazione.

  • d.p.r. n. 43 del 1988, art. 67

    Rilevata storicamente la disciplina che in passato includeva l'imposta di registro nel sistema di riscossione coattiva; utile per spiegare i limiti di applicazione temporale delle norme successive.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'eventuale pagamento, da parte del soccombente, di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per applicarlo al ricorrente.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. l. n. 176/2020) e d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c.1 (conv. l. n. 15/2022)

    art. 23, c. 8-bis d.l. n. 137/2020; art. 16, c.1 d.l. n. 228/2021

    Norme procedurali che hanno consentito il trattamento in camera di consiglio del ricorso senza udienza pubblica e senza discussione orale.

Massime di principio

  • La notifica di copia dell'atto unita al deposito dell'originale in segreteria è, di regola, mera irregolarità e non causa automatica di inammissibilità dell'impugnazione: l'originale può essere fatto valere e il giudice può ordinarne l'esibizione.
  • La presunzione di provenienza degli atti dall'amministrazione competente tutela la regolarità dell'impugnazione: chi contesta la legittimità della sottoscrizione o la delega al firmatario ha l'onere di provarlo.
  • La distinzione tra cause scindibili e inscindibili è cruciale: l'assenza dell'agente della riscossione nell'appello non è decisiva quando il litisconsorzio è facoltativo e non ne deriva pregiudizio al contraddittorio.
  • Per l'imposta di registro/Invim la disciplina dei termini per la riscossione segue, di regola, il d.p.r. n. 131/1986 (termine decennale di prescrizione) e non il regime di decadenze del d.p.r. n. 602/1973 dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/1999; è però rilevante l'esistenza di successivi avvisi di liquidazione che interrompono o rinnovano i termini.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente proposta nel corso del giudizio di merito o d'appello; se il giudicato si è formato anteriormente e non è stato dedotto nel corso del processo di appello, la questione è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il giudice deve contemperare il rispetto delle formalità processuali con il principio della ragionevole durata del processo ed evitare formalismi inutili che ostacolino la sollecita definizione del giudizio.

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