Cassazione Civile, Sentenza n. 37845/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per cinque motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 53, deducendo che l'appello era stato proposto solo nei suoi confronti e non anche contro l'agente della riscossione; 2) nullità della sentenza per mancata delega e irregolarità della sottoscrizione dell'atto di appello (d.lgs. n. 546/1992, art. 53 e art. 18); 3) estinzione (per decadenza) dell'obbligazione tributaria ai sensi del d.p.r. n. 602/1973, art. 25, alla luce delle date di giudicato (15/11/2001) e della notifica della cartella (1/3/2011); 4) violazione del d.p.r. n. 131/1986, art. 76, c.2, lett. b) per emissione della cartella oltre il termine triennale previsto; 5) omesso esame di fatto decisivo relativo alla definizione agevolata della lite e al presunto giudicato (sentenza n. 419/25/6/2013 della CTP Napoli).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti: 1) il primo motivo è infondato: il litisconsorzio tra Ente impositore e agente della riscossione è, nella fattispecie, facoltativo e la mancata indicazione dell'agente non invalida automaticamente l'appello; inoltre il giudice deve evitare formalismi inutili in considerazione del diritto alla ragionevole durata del processo; 2) il secondo motivo è infondato: la notificazione di copia dell'atto con deposito dell'originale in segreteria è mera irregolarità e non causa di inammissibilità; opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'ufficio e l'onere di provare l'usurpazione della firma incombe sul ricorrente; 3) e 4) terzo e quarto motivo sono infondati: quanto alla riscossione dell'Invim (imposta di registro) si applica il termine decennale di prescrizione previsto dal d.p.r. n. 131/1986, art. 78, e non il termine di decadenza del d.p.r. n. 602/1973, art. 17 (ora art. 25) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/1999; inoltre la gravata sentenza ha accertato la successiva notifica di nuovi avvisi di liquidazione (22/3/2001) che escludono la decadenza; 5) il quinto motivo è inammissibile e infondato: il diniego della definizione agevolata è stato confermato con ulteriore provvedimento motivato e il giudicato esterno formato anteriormente non poteva essere dedotto tardivamente. Spese di giudizio a carico del ricorrente per €2.500,00 oltre oneri e possibile ulteriore contributo unificato secondo legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Stabilisce che l'appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la Corte ha però precisato che ciò non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e che, quando il litisconsorzio è facoltativo, l'omissione dell'agente di riscossione non determina automaticamente nullità dell'appello.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22
art. 22, comma 1 e comma 5
La notificazione mediante copia e deposito dell'originale in segreteria, pur invertendo l'iter previsto, costituisce mera irregolarità e la sottoscrizione dell'originale può essere fatta valere per relationem; il giudice può ordinare l'esibizione dell'originale ai sensi dell'art. 22, comma 5.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2
Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'amministrazione competente salvo prova contraria dell'abusiva firma o della mancata delega.
d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25)
La Corte ha affermato che questa disposizione (termine di decadenza) ha efficacia limitata nel tempo e, dopo specifiche riforme (d.lgs. n. 46/1999), non si applica all'imposta di registro/Invim per la riscossione successiva al 1/7/1999.
d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23
Ha limitato l'ambito di applicazione del sistema di decadenze/termine dell'art. 17/25 del d.p.r. n. 602/1973 estendendolo in modo specifico a talune imposte (es. IVA) ma non all'imposta di registro/Invim.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) e art. 78
art. 76, c.2, lett. b); art. 78
Per gli atti di liquidazione relativi all'imposta di registro/Invim, ai fini della riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78; il termine triennale richiamato dall'art. 76 non è applicato alla fattispecie così come dedotta dal ricorrente, specialmente se vi sono successivi avvisi di liquidazione.
d.p.r. n. 43 del 1988, art. 67
Rilevata storicamente la disciplina che in passato includeva l'imposta di registro nel sistema di riscossione coattiva; utile per spiegare i limiti di applicazione temporale delle norme successive.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale pagamento, da parte del soccombente, di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per applicarlo al ricorrente.
art. 23, c. 8-bis d.l. n. 137/2020; art. 16, c.1 d.l. n. 228/2021
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento in camera di consiglio del ricorso senza udienza pubblica e senza discussione orale.
Massime di principio
- La notifica di copia dell'atto unita al deposito dell'originale in segreteria è, di regola, mera irregolarità e non causa automatica di inammissibilità dell'impugnazione: l'originale può essere fatto valere e il giudice può ordinarne l'esibizione.
- La presunzione di provenienza degli atti dall'amministrazione competente tutela la regolarità dell'impugnazione: chi contesta la legittimità della sottoscrizione o la delega al firmatario ha l'onere di provarlo.
- La distinzione tra cause scindibili e inscindibili è cruciale: l'assenza dell'agente della riscossione nell'appello non è decisiva quando il litisconsorzio è facoltativo e non ne deriva pregiudizio al contraddittorio.
- Per l'imposta di registro/Invim la disciplina dei termini per la riscossione segue, di regola, il d.p.r. n. 131/1986 (termine decennale di prescrizione) e non il regime di decadenze del d.p.r. n. 602/1973 dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/1999; è però rilevante l'esistenza di successivi avvisi di liquidazione che interrompono o rinnovano i termini.
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente proposta nel corso del giudizio di merito o d'appello; se il giudicato si è formato anteriormente e non è stato dedotto nel corso del processo di appello, la questione è inammissibile in sede di legittimità.
- Il giudice deve contemperare il rispetto delle formalità processuali con il principio della ragionevole durata del processo ed evitare formalismi inutili che ostacolino la sollecita definizione del giudizio.
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