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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37804/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Vecar s.r.l. aveva convenuto il Comune per il pagamento di somme dovute a seguito della risoluzione (30.3.2010) di un contratto d'appalto (13.9.2005) per il noleggio e l'installazione di sistemi di rilevazione delle infrazioni al C.d.S., chiedendo il pagamento previsto dall'art. 1671 c.c., il rimborso di lavori eseguiti e il risarcimento per perdita di chance. Il Tribunale di primo grado rigettò la domanda ritenendo che il contratto fosse già scaduto (termine quinquennale decorrente dall'aggiudicazione). La Corte d'appello, invece, ritenne il contratto nullo per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative (artt. 201 e 208 C.d.S.), ritenendo illecito che il corrispettivo fosse collegato alle entrate da sanzioni e disallineato dai costi effettivi del servizio. La Vecar ricorse in Cassazione censurando la declaratoria di nullità e sostenendo che la determinazione del corrispettivo non integrava impossibilità giuridica o contrasto con norme imperative applicabili ratione temporis; richiamò inoltre che le rilevazioni erano di competenza della P.A. e che la clausola corrispettiva era un mero parametro contabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Vecar s.r.l., ritenendo infondato il principio di nullità per impossibilità giuridica affermato dalla Corte d'appello. La Corte ha ricordato che l'impossibilità dell'oggetto deve essere oggettiva, assoluta e presente sin dal momento della stipulazione e che la mera scomodità economica o l'assetto remunerativo del contratto non costituiscono impossibilità giuridica. Ha altresì chiarito che non risultava norma che obbligasse la P.A. ad ancorare il corrispettivo al costo sostenuto dall'appaltatore e che la legge successiva (l. n. 120/2010, art. 61) non era applicabile ratione temporis. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello per ulteriori determinazioni, anche sulle spese del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    Invocato dalla ricorrente quale titolo per ottenere il pagamento a fronte dell'esecuzione di opere/servizi; non è stata ritenuta dalla Cassazione causa di nullità del contratto e non sono emerse ragioni che ledevano il diritto al corrispettivo per impossibilità giuridica.

  • art. 1 capitolato speciale d'appalto / art. 16, comma 4, r.d. n. 2240/23

    Utilizzati in primo grado dal Tribunale per sostenere la scadenza quinquennale del contratto; la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità di valutare correttamente il decorso del termine (eventuale punto controverso di fatto) e non ha confermato la nullità sulla base di tale assunto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per censurare il modo in cui il Tribunale aveva trattato questioni di fatto; la Cassazione ha comunque deciso sul merito della nullità invocata, richiamando i criteri sull'impossibilità dell'oggetto.

  • art. 201, comma 4, C.d.S.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che i costi dell'accertamento dovessero essere riferiti ai costi reali e che il contratto fosse in contrasto con tale previsione. La Cassazione ha invece osservato che non v'è norma che imponga alla P.A. di ancorare il corrispettivo all'onere sostenuto dall'appaltatore e che la struttura remunerativa non costituisce di per sé impossibilità giuridica.

  • art. 208, comma 4, C.d.S.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la destinazione di una quota delle entrate da infrazioni fosse vietata o incompatibile con il contratto. La Cassazione ha affermato che la versione della norma richiamata dalla Corte d'appello non fosse applicabile al tempo della stipula e, comunque, non integrava un caso di impossibilità giuridica dell'oggetto contrattuale.

  • l. n. 120/2010, art. 61

    Norma sopravvenuta che limita la possibilità di collegare il corrispettivo alle violazioni; la Corte ha ritenuto che essa non fosse applicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 2005 e che quindi il sopraggiungere della norma non retroagisse per invalidare il negozio ante tempus.

  • art. 11 preleggi, art. 1418 c.c., art. 1346 c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso relativo alla nullità e alle norme generali sulla invalidità/illiceità del negozio. La Corte ha ricordato i principi generali: la nullità per impossibilità richiede impossibilità oggettiva, assoluta e presente; la mera contrarietà economica o di opportunità non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per dichiarare la nullità di un contratto per impossibilità dell'oggetto occorre dimostrare che l'impossibilità era oggettiva, assoluta e presente sin dal momento della stipulazione; difficoltà economiche o incertezze non bastano.
  • La scelta di collegare il corrispettivo di un appalto pubblico a parametri contabili o a quote su entrate comunali non determina automaticamente nullità: va verificata la normativa vigente ratione temporis e la concreta violazione di norme imperative al momento della stipula.
  • Il sopravvenire di una normativa che vieti una determinata struttura remunerativa non comporta retroattivamente la nullità di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della norma (salvo diversa previsione).
  • Per le controversie contro la P.A. occorre distinguere tra profili di legalità/illiceità che possono comportare annullamento o revoca amministrativa e profili civilistici che richiedono prove rigorose della nullità; spesso le anomalie economiche sono rimediabili con azioni amministrative o di responsabilità, non con la nullità assoluta del contratto.
  • Le sentenze penali su fatti diversi (anche se rilevanti politicamente) non possono automaticamente sostituirsi a una rigorosa valutazione civilistica sulla validità del contenuto contrattuale; la pertinenza e la corrispondenza fattuale devono essere accertate.
  • In sede processuale, questioni non prospettate in primo grado (es. nuove domande di arricchimento ingiustificato) possono essere precluse se non tempestivamente dedotte; il giudice d'appello che rileva d'ufficio fatti deve motivare e integrare il contraddittorio.

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