Cassazione Civile, Sentenza n. 37830/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione fondato su errore di fatto: la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo non provata la notifica all'Equitalia Polis per mancanza della cartolina di ricevimento e per aver ritenuto la notifica eseguita a mezzo posta. Il ricorrente ha dimostrato dagli atti che la notifica era stata invece eseguita dall'ufficiale giudiziario (con consegna a mani del dipendente Perrotta Pasquale), quindi la Corte aveva rappresentato erroneamente un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha revocato l'ordinanza n. 8536/2018, ha accolto il ricorso per revocazione, ha cassato la sentenza n. 9193/2013 del Tribunale di Napoli e, decidendo nel merito senza rinvio, ha ritenuto fondati i motivi di censura sull'errata liquidazione delle spese. Ha liquidato in favore del ricorrente le spese: Euro 180,00 per il primo grado e Euro 354,00 per il secondo grado (oltre IVA, CPA, contributi e rimborso forfetario), imponendo il pagamento in solido al Comune di San Giorgio a Cremano e a Equitalia S.p.a.; ha inoltre condannato in solido Comune e Equitalia al rimborso delle spese della presente fase di legittimità.
Norme richiamate
Consente la revocazione per errore di fatto quando la sentenza contiene una percezione inesatta di un fatto decisivo che risulta incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; richiede immediatezza e decisività dell'errore.
art. 402 comma 1 cod.proc.civ.
Stabilisce che, accertata la causa di revocazione, il giudice procede alla fase rescissoria riesaminando il merito; qui la Corte ha applicato il disposto adattandolo alla procedura di cassazione.
art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ.
Fondamento di censura in cassazione per violazione di norme di diritto; i motivi di merito originari del ricorso per cassazione sono stati riesaminati nella fase rescissoria.
Nelle cause in cui è consentita la difesa personale, chi è avvocato deve specificare di partecipare quale proprio difensore per ottenere la liquidazione secondo le tariffe professionali; diversamente può essere limitato al rimborso delle spese vive.
Prevede che nelle cause previste dall'art.82 l'importo liquidato non possa superare il valore della domanda; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non poteva valere retroattivamente rispetto alla sentenza di primo grado.
Stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per le liquidazioni professionali; la Corte ha riconosciuto che il giudice di pace non poteva derogare ai minimi applicabili.
d.m. 5.10.1994 n.585 e d.m. 8.4.2004 n.127 (tabelle A e B)
Contengono le tabelle tariffarie per la liquidazione degli onorari; la Corte ha applicato i parametri minimi pertinenti (e ha fatto riferimento anche al d.m. 55/2014 per la disciplina vigente al momento della decisione).
Disciplina tariffaria applicata dalla Corte per la liquidazione delle prestazioni completate con la riforma: la liquidazione è effettuata secondo la normativa vigente al momento della decisione.
Autorizza il giudice a decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti; la Corte ha deciso direttamente la liquidazione delle spese.
Regola l'ordine di rinnovo della notificazione; la mancata ottemperanza a un ordine di rinnovo può comportare conseguenze sull'ammissibilità, ma qui la Corte ha rilevato l'errore di fatto sulla modalità di notifica effettivamente eseguita.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art.395 n.4) è possibile solo se si dimostra un contrasto inequivoco tra la rappresentazione fattuale nella decisione e gli atti processuali e se tale errore è stato decisivo per la decisione.
- Se la notifica è stata eseguita da ufficiale giudiziario con consegna a mani, la prova è contenuta nell'atto di notificazione stesso; il giudice non può ritenere inesistente questa prova senza averla confrontata con gli atti.
- In cause in cui la difesa personale è consentita, l'avvocato che si difende da sé deve dichiarare la qualità di difensore per ottenere la liquidazione secondo le tariffe professionali; in mancanza ciò può giustificare una liquidazione ridotta.
- I minimi tariffari previsti dalle tabelle ministeriali sono inderogabili (art.24 legge 794/1942): il giudice non può liquidare importi inferiori ai minimi applicabili salvo che fattispecie eccezionali e giustificate.
- La disciplina tariffaria da applicare alla liquidazione dopo una riforma può essere quella vigente al momento della decisione di riforma, quando la prestazione professionale non può considerarsi esaurita con la pronuncia riformata.
- In presenza di un ordine del giudice di rinnovare una notifica, la parte interessata deve ottemperare o fornire documentazione probatoria adeguata; tuttavia, se la prova documentale già presente dimostra il perfezionamento, la revoca è ammissibile se l'errore è di fatto e decisivo.
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