Cassazione Civile, Sentenza n. 37844/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale di Sicilia che aveva respinto il loro appello contro le cartelle di pagamento per imposta di successione. La controversia nasceva da un avviso di liquidazione che rettificava il valore di un'azienda dichiarata in successione per la morte di Prinzi Sebastiano. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: (1) nullità/erronea motivazione della sentenza di gravame (violazione d.lgs. n.546/1992, art.36) perchè il giudice avrebbe deciso su questioni diverse dal thema decidendum; (2) violazione del principio di non contestazione e mancato esame dell'eccezione relativa alla tardiva costituzione dell'Ufficio; (3) errata valutazione della decadenza per tardiva notifica delle cartelle (d.p.r. n.602/1973, art.17); (4) pronuncia ultra petita sulla presunta nullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: (i) la motivazione della CTP, pur contenente parti sovrabbondanti, era idonea a mostrare le ragioni della decisione e si era espressa specificamente sulle modalità e sulla regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione (art.140 c.p.c.); (ii) il principio di non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare documenti tempestivamente depositati conformemente al d.lgs. n.546/1992, art.32, e la pronuncia di gravame aveva implicitamente valutato e respinto le eccezioni; (iii) quanto alla decadenza, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, per l'imposta sulle successioni, dopo il 1° luglio 1999 non si applicano i termini di decadenza di cui al d.p.r. n.602/1973 art.17 per l'iscrizione a ruolo: l'avviso di liquidazione è l'atto soggetto a termini di decadenza (art.27 d.lgs. n.346/1990), mentre la riscossione, una volta liquidato il credito, è regolata dalla prescrizione ordinaria decennale (art.41 d.lgs. n.346/1990 e art.78 d.p.r. n.131/1986). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la parte della decisione che, se riformata, non avrebbe arrecato un concreto vantaggio ai ricorrenti. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 7.500,00 oltre spese prenotate a debito) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
La relata e gli adempimenti essenziali indicati nella notifica, se conformi, conferiscono fede privilegiata alla notifica e consentono di ritenere l'atto definito in mancanza di impugnazione
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma richiamata dai ricorrenti per censurare la motivazione del giudice di appello; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità per motivazione apparente, essendo comunque comprensibile la ratio decidendi
d.lgs. n. 546/1992, art. 32
d.lgs. n. 546/1992, art. 32, c.1
Consente il deposito di documenti fino a venti giorni liberi prima della trattazione; ciò limita l'efficacia del principio di non contestazione in sede tributaria quando l'Ufficio deposita documenti nei termini
art. 115 cod. proc. civ.
art. 115, c.1, cod. proc. civ.
Principio di non contestazione applicabile anche nel processo tributario ma concernente i profili probatori; non impedisce al giudice di esaminare e valutare documenti prodotti nei termini
d.p.r. n. 602/1973, art. 17 (oggi art.25)
d.p.r. n. 602/1973, art. 17 (ora art.25)
Riguarda termini di decadenza per iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto che per l'imposta di successione, dopo il 1/7/1999, tale disciplina non si applica e quindi la cartella di pagamento non è soggetta a quel termine di decadenza
d.lgs. n. 46/1999, art. 23
d.lgs. n. 46/1999, art. 23
Ha limitato l'estensione delle disposizioni sul ruolo e decadenze alle imposte sul reddito e all'IVA, escludendo le imposte come quella di registro o successione dopo la decorrenza
d.p.r. n. 43/1988 (art. 67) e d.lgs. n. 113/1999 (art. 68)
d.p.r. n. 43/1988, art.67; d.lgs. n.113/1999, art.68
Il titolo III del DPR 43/1988 estendeva la riscossione coattiva anche ad alcune imposte; con il d.lgs. 113/1999 quelle norme sono state abrogate/modificate, incidendo sull'applicabilità dei termini di decadenza per alcune imposte
d.lgs. n. 346/1990, art. 27 e art. 41
d.lgs. n. 346/1990, art.27; art.41
Art.27 stabilisce il termine di decadenza biennale per la notifica dell'avviso di liquidazione; art.41 prevede che, una volta liquidato il credito, la riscossione segua la prescrizione ordinaria decennale
d.p.r. n. 131/1986, art. 78
d.p.r. n. 131/1986, art.78
Stabilisce il termine decennale di prescrizione per il credito erariale una volta liquidato
d.l. n. 248/2007, art. 36 comma 4-ter conv. in l. n. 31/2008
d.l. n. 248/2007, art.36, c.4-ter conv. in l. n.31/2008
La disciplina sull'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle si applica, secondo la pronuncia, alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008
art. 100 cod. proc. civ.
Il principio dell'interesse ad agire si estende anche all'impugnazione; l'interesse ad impugnare deve tradursi in un'utilità giuridica concreta e non in un mero interesse teorico a una soluzione differente
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, c.1-quater
d.P.R. n. 115/2002, art.13, c.1-quater
Prevede l'obbligo, in determinate condizioni di soccombenza, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- La regolarità formale della notifica contestata va valutata con riferimento agli adempimenti essenziali posti dall'art.140 c.p.c.: se questi risultano dagli atti, la notifica può considerarsi efficace e consolidare il credito erariale quando l'atto non sia stato tempestivamente impugnato
- Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) si applica anche nel processo tributario ma riguarda i profili probatori; non impedisce al giudice di considerare prove e documenti regolarmente depositati nei termini consentiti dal d.lgs. n.546/1992, art.32
- Per l'imposta di successione, dopo la riforma regolatoria intervenuta nel 1999, i termini di decadenza dell'art.17 d.P.R. 602/1973 non si applicano alla cartella di pagamento quale mero strumento di riscossione quando l'avviso di liquidazione sia stato già tempestivamente notificato; l'avviso di liquidazione è l'atto soggetto a termini di decadenza (es. art.27 d.lgs.346/1990) e la riscossione segue la prescrizione ordinaria decennale
- La Corte può correggere errori di diritto nella motivazione del giudice di merito senza riesaminare i fatti, purché la correzione non implichi nuovi accertamenti di fatto
- Questioni che non incidono sul dispositivo e non possono recare un concreto vantaggio alla parte nella sorte del processo possono essere ritenute prive di interesse e quindi inammissibili in sede di gravame
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle è rilevante solo se la norma che la impone è applicabile ratione temporis (es.: obbligo riferito ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere da determinate date)
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