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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37832/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento amministrativo di revoca della patente emanato in seguito a condanna penale per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), censurandone in particolare la decorrenza: il provvedimento indicava come data di decorrenza della revoca la data di notifica dell'ordinanza (13 gennaio 2015, notificata il 17/02/2016), mentre il ricorrente sosteneva che la decorrenza dovesse farsi risalire alla data di adozione/accertamento del fatto e che andasse computato il periodo già scontato di sospensione cautelare della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trento nella parte in cui aveva ritenuto sovrapponibili la decorrenza della revoca e la decorrenza del periodo triennale ostativo al rilascio di una nuova patente. La Cassazione ha deciso nel merito: ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui indica la decorrenza della revoca dalla data di notifica, affermando che l'efficacia esecutiva della revoca si connette all'adozione del provvedimento (che a sua volta può essere adottato dall'amministrazione solo dopo che la sentenza penale è passata in giudicato) e non alla notificazione. Ha altresì precisato che la questione relativa al computo del triennio di cui all'art. 219, comma 3-ter, C.d.S. (e alla eventuale imputazione del periodo di sospensione antecedente) è distinta e rilevabile solo in sede di eventuale provvedimento di diniego al rilascio di nuova patente; su tale punto la decisione non entra nel merito. Per le spese ha disposto la compensazione per i primi due gradi e la non ripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada

    "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222."

    La Corte ha precisato che questa norma non disciplina la decorrenza della revoca amministrativa, ma individua il termine da cui va calcolato il triennio ostativo per il rilascio di una nuova patente: tale decorrenza è ancorata all'"accertamento del reato" (inteso come accertamento giudiziale definitivo) e va distinta dall'efficacia del provvedimento di revoca.

  • art. 224, comma 2, Codice della Strada

    Richiamata per affermare che l'amministrazione applica concretamente la sanzione accessoria di revoca sulla base della comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile; la norma prevede l'obbligo di comunicazione ma non subordina l'efficacia della revoca alla notifica.

  • art. 186, commi 1 e 2, Codice della Strada

    Norma penale relativa alla guida in stato di ebbrezza, che costituisce il fatto-reato presupposto per la condanna penale e per l'applicazione accessoria della revoca amministrativa della patente.

  • art. 222, Codice della Strada

    Norme sul regime delle sanzioni accessorie (richiamate nel contesto di correlazione tra sanzione penale e provvedimenti amministrativi accessori).

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, secondo la disciplina emergenziale introdotta dal citato decreto-legge.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento invocato per il ricorso per cassazione (falsa applicazione della norma di diritto) rispetto all'interpretazione resa dalla Corte territoriale.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato come base per poter decidere nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.

  • Cass. Sez. 2 - Sent. n. 13508 del 20/05/2019

    "La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale... [omissis] ...La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale sia passata in giudicato."

    Precedente giurisprudenziale richiamato per confermare che la revoca amministrativa è un atto conseguente alla condanna penale definitiva e che la sua efficacia non dipende dalla notifica al destinatario.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la decorrenza dell'efficacia del provvedimento amministrativo di revoca (che si verifica con l'adozione, una volta che sussistono i presupposti legali e la condanna penale passata in giudicato) dalla decorrenza del periodo triennale ostativo al rilascio di una nuova patente (che è ancorata all'"accertamento del reato" e va calcolata secondo la norma specifica).
  • La notifica del provvedimento amministrativo non può essere considerata di per sé il momento di efficacia della revoca; eventuali ritardi di notifica non posticipano automaticamente l'efficacia dell'atto.
  • Le questioni sul computo del triennio e sull'eventuale imputazione del periodo già scontato ("presofferto" in sospensione) assumono rilievo pratico solo se e quando l'amministrazione adotta un provvedimento di diniego al rilascio di nuova patente fondato sul mancato decorso del triennio; fino ad allora tali profili sono estranei al giudizio volto a impugnare la revoca in sé.
  • In impugnazioni amministrative è necessario circoscrivere l'oggetto del gravame: il giudice valuta solo ciò che è stato effettivamente dedotto e chiesto dall'interessato; questioni non dedotte possono essere escluse dal giudizio.
  • In presenza di questioni miste di diritto e di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
  • La giurisprudenza consolidata considera la revoca come sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, con implicazioni sul tempo di applicazione e sull'autonomia dei diversi provvedimenti (sospensione cautelare vs revoca definitiva).

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