Cassazione Civile, Ordinanza n. 30281/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'università, dell'assegno integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 44 della l.r. Sicilia n. 23/2002. Il lavoratore sosteneva che, nel calcolo della base di computo, dovessero essere inclusi anche la tredicesima mensilità e l'indennità di ateneo; il Tribunale gli aveva dato ragione condannando l'università al pagamento di euro 11.599,42, ma la Corte d'appello di Catania, su impugnazione dell'università, aveva riformato la decisione. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dall'università con adesione anche alla compensazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché formulata nelle forme dell'art. 390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia era stata accettata dalla controparte anche quanto alle spese, la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese di legittimità, rimettendone la regolazione all'intesa tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la decisione è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
norma richiamata come base del diritto all'assegno integrativo dei lavoratori socialmente utili; nel caso concreto era oggetto di contestazione la modalità di calcolo della prestazione.
art. 44 l. r. Sicilia n. 23/2002
norma regionale richiamata quale ulteriore base del trattamento integrativo spettante ai lavoratori socialmente utili; la lite riguardava la sua applicazione al computo delle voci retributive.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149/2022.
la Corte vi ha ricondotto la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia rituale; ha inoltre richiamato il comma 4 per escludere una statuizione sulle spese quando la rinuncia è accettata dalla parte personalmente anche con adesione alla compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la disposizione ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e quindi di stretta interpretazione.
citato quale intervento riformatore che ha modificato il testo dell'art. 390 c.p.c. applicato dalla Corte alla rinuncia al ricorso.
richiamato solo per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza che la Corte debba esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la rinuncia è accettata dalla controparte e vi è accordo anche sulla regolazione delle spese, la Corte non provvede sulle spese di legittimità, restando la disciplina affidata all'intesa tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
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