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Legge

L.R. Sicilia 23/2002

Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit

Normativa regionaleL.R. Sicilia 23/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria urgente della Regione Siciliana che per l’esercizio 2002 riduce, incrementa e rifinanzia numerosi capitoli di spesa, disciplina contributi e trasferimenti a enti locali, associazioni e società regionali, introduce regole su bilancio, cassa, P.O.R., riscossione e controlli, e contiene alcune proroghe, abrogazioni e modifiche normative. Molte misure sono limitate al 2002; alcune producono effetti dal 2003 o fino a specifiche scadenze.

Variazioni urgenti al bilancio regionale siciliano 2002 e misure finanziarie collegate

Variazioni urgenti al bilancio della Regione siciliana per il 2002

La legge interviene in modo ampio sul bilancio della Regione Siciliana, disponendo riduzioni e incrementi di stanziamento, nuovi contributi, coperture di obbligazioni pregresse e regole di gestione finanziaria e contabile. Molte disposizioni sono espressamente limitate all’esercizio finanziario 2002; alcune producono effetti anche per il 2003 e oltre, secondo le singole scadenze indicate.

Manovra di bilancio per il 2002: riduzioni, incrementi e rifinanziamenti

La legge opera una vasta rimodulazione delle autorizzazioni di spesa già previste da norme regionali precedenti. Vengono ridotti numerosi capitoli di spesa per il 2002, mentre altri capitoli sono incrementati o rifinanziati, spesso a favore di enti, associazioni, fondazioni, istituti, interventi settoriali e programmi regionali già esistenti.

Tra le voci più rilevanti figurano tagli su contributi e fondi di settore, anche in ambito agricolo, culturale, sociale, turistico e locale, e incrementi per iniziative come CERISDI, Istituto della vite e del vino, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Teatro Biondo, orchestra sinfonica siciliana, fondazione Teatro Massimo, Terme di Sciacca, ISMIG e altri soggetti beneficiari di contributi regionali.

Contributi ad enti, associazioni e soggetti beneficiari

La legge modifica per il 2002 una serie di contributi già previsti a favore di enti e associazioni. Alcuni importi sono aumentati, altri diminuiti, secondo una revisione puntuale dei singoli capitoli.

Sono interessati, tra gli altri:

  • istituti e centri di ricerca o formazione;
  • enti portuali;
  • patronati e organismi riconosciuti;
  • associazioni culturali, musicali e teatrali;
  • enti locali per specifiche iniziative;
  • università e opere universitarie;
  • soggetti del settore agricolo, sportivo e turistico.

La norma non introduce un nuovo regime generale di contributo, ma aggiorna esclusivamente le autorizzazioni di spesa già esistenti per l’anno 2002.

Oneri pregressi e passività pregresse

La legge autorizza specifiche spese per far fronte a obbligazioni pregresse, tra cui:

  • contributi sugli interessi per finanziamenti concessi a operatori della pesca;
  • oneri derivanti da precedenti disposizioni in materia di contributi e finanza agevolata;
  • contributi per spese di coltivazione a produttori agrumicoli esclusi da precedenti finanziamenti;
  • interessi su mutui e finanziamenti in favore di lavoratori emigrati.

Sono inoltre previste risorse per la definizione di controversie pendenti o definite e per altri oneri già maturati in esercizi precedenti.

Solidarietà internazionale, patrimonio regionale e radiotelevisione

La Regione autorizza ulteriori spese per:

  • interventi di solidarietà internazionale;
  • valorizzazione del patrimonio regionale;
  • attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, limitatamente al periodo gennaio-marzo 2002.

Emergenze e protezione civile

La legge autorizza il cofinanziamento di interventi in favore di enti locali colpiti da calamità naturali, con una specifica quota per la Provincia di Catania destinata alla pulitura e manutenzione delle strade colpite dalla caduta di cenere. Prevede inoltre fondi per volontariato e protezione civile e risorse per l’emergenza idrica, da gestire secondo le ordinanze statali richiamate.

Personale regionale, contrattazione e trattamento economico

Sono introdotte o modificate regole su:

  • progressione delle aliquote dei contributi di quiescenza e previdenza del personale regionale;
  • funzionamento della commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare;
  • copertura degli oneri relativi a sentenze e trattamenti economici accessori del personale;
  • continuità dell’iscrizione ad albi professionali per dirigenti del ruolo professionale;
  • disciplina delle variazioni di bilancio per trasferimenti di personale tra strutture regionali e uffici di diretta collaborazione.

È inoltre prorogato fino alla piena operatività dell’ARAN Sicilia, e comunque non oltre il 1° luglio 2003, il termine previsto per la contrattazione collettiva collegata alla riforma del pubblico impiego regionale.

Riscossione, bilancio e controllo della spesa

La legge recepisce, con adattamenti per la Sicilia, la disciplina statale in materia di riscossione prevista dal decreto-legge n. 138/2002, fissando importi, obiettivi e anticipazioni per gli anni 2002, 2003 e gli effetti economici successivi. Esclude inoltre, per i ruoli emessi nella Regione, la maggiorazione dell’aggio prevista dalla normativa statale generale.

Vengono rafforzati i controlli sulla spesa pubblica: ogni atto amministrativo che comporti oneri per il bilancio regionale deve essere preventivamente trasmesso alla ragioneria centrale competente; in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica possono essere disposte limitazioni agli impegni e ai pagamenti, con alcune esclusioni per spese obbligatorie e per programmi comunitari e nazionali.

P.O.R. Sicilia 2000-2006 e monitoraggio finanziario

La legge riscrive la disciplina di iscrizione a bilancio dei fondi del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006. Stabilisce un fondo unico per i finanziamenti UE, statali e regionali, regole per l’iscrizione dei fondi in bilancio o con decreto, possibilità di riproduzione delle economie di spesa, codificazione per il monitoraggio finanziario e modalità specifiche per la misura di assistenza tecnica.

Enti locali e polizia municipale

Sono rideterminate per il 2002 le assegnazioni ai comuni e alle province. Dal 2003, una quota del 25% dei trasferimenti agli enti locali è destinata ad investimenti. Gli enti locali possono apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge.

È inoltre rivisto il finanziamento del fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, ricondotto nell’ambito del fondo unico per le autonomie locali, con conferma di altre disposizioni sul fondo efficienza servizi del personale degli enti locali.

Attività produttive, agricolo-forestali, pesca e commercio

La legge contiene numerosi interventi di sostegno economico per comparti produttivi:

  • convenzione con AGEA per l’aggiornamento dell’inventario vitivinicolo regionale;
  • vigilanza venatoria;
  • difesa fitosanitaria;
  • sostegno a imprese, fondi mobiliari chiusi e finanza derivata;
  • propaganda e promozione dei prodotti siciliani e delle PMI;
  • centri commerciali;
  • impianti di marinocoltura, pesca, portualità peschereccia e consorzi di ripopolamento ittico;
  • contributi a consorzi universitari e attività di internazionalizzazione dell’impresa.

Lavoro, formazione professionale e politiche sociali

La legge prevede interventi su:

  • lavori socialmente utili e stabilizzazione dei soggetti provenienti da tale bacino;
  • prosecuzione delle attività nel 2003 e relativi finanziamenti;
  • cofinanziamento del fondo per le politiche migratorie;
  • utilizzo di somme non più vincolate per graduatorie già definite in materia di formazione professionale;
  • nuove modalità di realizzazione del piano di formazione professionale dal 1° gennaio 2003, con applicazione delle regole del FSE.

Sono anche disciplinati i rapporti con le società Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., prevedendo il reintegro nello status di lavoratori socialmente utili per chi non completi la stabilizzazione e vietando assunzioni di personale estraneo a tale bacino.

Sanità, trasporto e servizi pubblici

La legge cofinanzia l’Accordo di Programma per gli investimenti sanitari 2002-2005 con il Ministero della salute. Interviene anche su:

  • potenziamento dei controlli veterinari;
  • modalità di determinazione dei contributi alle aziende di trasporto dal 2003;
  • sospensione temporanea di agevolazioni per collegamenti aerei con le isole minori fino alla scadenza dei benefici nazionali richiamati.

Bilancio, cassa, perenzione e norme contabili

La legge modifica in modo significativo la contabilità regionale:

  • distingue bilancio di competenza e bilancio di cassa;
  • introduce fondi di riserva e regole per variazioni di cassa;
  • disciplina la riproduzione di residui perenti ed economie di spesa;
  • autorizza la riproduzione d’ufficio di somme eliminate per perenzione in casi specifici;
  • modifica competenze tra Assessore al bilancio e dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro;
  • abroga alcune disposizioni precedenti sulla gestione compensativa delle variazioni di bilancio.

Abrogazioni, modifiche normative e interpretazioni autentiche

La legge contiene numerose abrogazioni e modifiche puntuali di leggi precedenti. Tra gli interventi più rilevanti vi sono:

  • abrogazioni di singoli articoli o commi di leggi regionali precedenti;
  • modifiche a norme su assicurazioni scolastiche, contributi annuali, organismi ultraregionali, disciplina di enti e fondazioni;
  • interpretazione autentica della norma sugli enti provinciali per il turismo, precisando che, una volta trasformati in aziende autonome, acquisiscono personalità giuridica.

Clausola di salvaguardia comunitaria e entrata in vigore

Gli interventi della legge sono subordinati al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alle procedure di cui all’articolo 88 del Trattato CE. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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