Cassazione Civile, Ordinanza n. 28164/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un appalto e dal successivo passaggio del personale all'impresa subentrante. La Corte d'appello aveva condannato in solido la società cooperativa cessante, il consorzio subentrante e il committente pubblico al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore, ritenendo che il rapporto con l'impresa cessante si fosse risolto per iniziativa datoriale senza preavviso e che, nel cambio appalto, il nuovo rapporto fosse autonomo rispetto al precedente. Avverso tale decisione la società cessante deduceva: (1) violazione dell'art. 2118 c.c., sostenendo che l'indennità sostitutiva sarebbe dovuta solo se il lavoratore subisce un pregiudizio concreto per la mancata possibilità di reperire altra occupazione; (2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per difetto di prova del licenziamento o del recesso datoriale, essendo il lavoratore transitato ad altro datore per cambio appalto; (3) violazione degli artt. 2118, 1411 c.c. e dell'art. 16-bis del CCNL di settore, sostenendo che il passaggio diretto nell'appalto integrasse una risoluzione per mutuo consenso e che la sottoscrizione del nuovo contratto implicasse rinuncia all'indennità. Il consorzio subentrante proponeva a sua volta due motivi: (1) violazione dell'art. 2118 c.c., degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando l'assenza di una comunicazione di recesso della società cessante e sostenendo anche qui la tesi della risoluzione consensuale nel cambio appalto; (2) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e dell'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, contestando la solidarietà per l'indennità di preavviso, ritenuta credito di natura risarcitoria e non retributiva. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, confermando che il preavviso non ha efficacia reale ma solo obbligatoria, che l'indennità sostitutiva spetta anche nel passaggio diretto del personale da un appalto all'altro, che la cessazione del rapporto con l'impresa uscente non è una risoluzione consensuale ma consegue a un fatto nella sfera datoriale, e che il nuovo rapporto con l'appaltatore subentrante è un rapporto nuovo, non una cessione del contratto né una rinuncia implicita al preavviso. Ha inoltre ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva-indennitaria e rientra nella solidarietà dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, applicabile anche negli appalti pubblici; pertanto la condanna solidale è stata confermata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando integralmente la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso e la responsabilità solidale della società cessante, del consorzio subentrante e del committente. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prova del recesso, sulla pretesa risoluzione consensuale nel cambio appalto, sulla rinuncia implicita all'indennità e sull'esclusione della solidarietà per la natura del credito. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il preavviso non ha efficacia reale ma solo obbligatoria; in mancanza di preavviso lavorato il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva anche nel cambio appalto, salvo ipotesi di giusta causa
richiamato dalle ricorrenti per censurare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito
richiamato dalle ricorrenti unitamente all'art. 115 c.p.c., senza che fosse ravvisato un errore decisivo nella valutazione delle prove
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che i fatti rilevanti fossero stati correttamente accertati
invocato per sostenere una diversa qualificazione del cambio appalto, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie
art. 16-bis del CCNL della Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie
la disciplina collettiva del cambio appalto non esclude la soluzione di continuità tra i rapporti né la spettanza dell'indennità di preavviso in mancanza di previsione espressa
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
la solidarietà del committente, appaltatore e subappaltatore si applica anche nei confronti degli appalti pubblici e comprende l'indennità sostitutiva del preavviso, qualificata come credito retributivo-indennitario
art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006
richiamato come norma di tutela dei lavoratori nel subappalto/appalto pubblico; non esclude la concorrente applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
usato per la definizione in camera di consiglio con motivazione riservata
richiamato dalla Corte d'appello per motivare per relationem in base a precedenti conformi
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 3
richiamata nella dichiarazione congiunta del CCNL per ribadire la risoluzione del rapporto con l'impresa cessante e la costituzione ex novo con la subentrante
Massime di principio
- L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta ogni volta che il rapporto si estingue per iniziativa datoriale senza preavviso lavorato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore trovi immediatamente altra occupazione.
- Nel passaggio di appalto con ricollocazione del personale, il rapporto con l'impresa cessante si considera cessato e quello con l'impresa subentrante costituisce un nuovo rapporto; il cambio appalto non integra, di per sé, una cessione del contratto né una risoluzione consensuale.
- Per escludere l'indennità di preavviso nel cambio appalto occorre una previsione espressa; la mera continuità materiale della prestazione o la sottoscrizione del nuovo contratto non implicano rinuncia tacita al credito maturato per il precedente rapporto.
- L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva-indennitaria e non meramente risarcitoria; perciò rientra nella solidarietà dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 anche nei rapporti di appalto pubblico.
- La cessazione dell'appalto è un fatto riferibile alla sfera organizzativa del datore di lavoro e non al lavoratore; per questo non può essere qualificata come risoluzione consensuale in assenza di una chiara manifestazione di volontà del dipendente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28106/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28108/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28172/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27861/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27864/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27868/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →