Cassazione Civile, Ordinanza n. 28172/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Un agente commerciale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di minimo garantito mensile non percepito e di indennità suppletiva di clientela, in relazione a un rapporto di agenzia inizialmente intercorso con una società poi confluita in altra società mediante conferimento d'azienda. La società preponente aveva proposto opposizione, formulando anche una domanda riconvenzionale risarcitoria. In primo grado venivano riconosciute solo alcune somme per minimo garantito, respinta l'indennità suppletiva e operata una compensazione con un controcredito della società. In appello, la corte territoriale riformava parzialmente la decisione, rideterminando il credito dell'agente e dichiarando inammissibile il suo appello incidentale per mancata notifica. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dell'art. 2948 c.c. e l'interpretazione della scrittura privata del 14 maggio 2010, sostenendo che essa avesse valore ricognitivo del debito pregresso e quindi efficacia interruttiva della prescrizione, nonché contestando il dies a quo della prescrizione; 2) la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la statuizione sulle spese e sul contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione del documento perché formulata come mera contrapposizione di lettura rispetto a quella del giudice di merito, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né trascrivere integralmente il documento rilevante; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto riguarda le retribuzioni del lavoro subordinato e non le provvigioni dell'agente; infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese perché non colpiva la ratio della statuizione impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'interpretazione della scrittura privata del 14 maggio 2010 per difetto di specificità e per mancata trascrizione integrale del documento rilevante; ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, poiché la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto non si applica alle provvigioni dell'agente; ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo alle spese, perché non investiva le ragioni effettive della statuizione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale attraverso cui sono state proposte le censure di violazione di legge, ma la Corte ha verificato che i motivi non erano correttamente articolati rispetto alle effettive rationes decidendi.
art. 2948, comma 4 c.c.
Richiamato come termine prescrizionale quinquennale delle spettanze azionate; la Corte ha escluso che nel rapporto di agenzia operi una sospensione della prescrizione analoga a quella prevista per le retribuzioni del lavoro subordinato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La mancata trascrizione integrale della scrittura privata nelle parti rilevanti impedisce il controllo della dedotta erronea interpretazione del documento.
art. 436, comma 3 c.p.c.
È richiamato dalla corte di merito per dichiarare inammissibile l'appello incidentale non notificato alla controparte.
art. 91 c.p.c.
È invocato dal ricorrente contro la regolazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la concreta ratio della statuizione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di porre a carico del soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto o degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale decisivo.
- Per censurare l'interpretazione di una scrittura privata in cassazione non basta richiamare genericamente i criteri ermeneutici: occorre indicare quali canoni siano stati violati, in che modo il giudice se ne sia discostato e, quando la critica investe il contenuto del documento, trascriverne le parti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
- Nel rapporto di agenzia le provvigioni non beneficiano della sospensione della prescrizione prevista per le retribuzioni del lavoro subordinato; il termine prescrizionale decorre quindi secondo le regole ordinarie applicabili al credito dell'agente.
- Un motivo di ricorso sulle spese è inammissibile se non attinge la concreta ratio della statuizione regolatoria e si limita a chiedere una riforma meramente conseguenziale all'accoglimento di altro motivo.
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