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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28108/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla lavoratrice per ottenere il pagamento di indennità di preavviso e supplementare nei confronti della società poi fallita. La società, costituitasi in giudizio, aveva invece sostenuto che il rapporto di lavoro fosse solo apparente e che le somme versate fossero ripetibili perché corrisposte senza causa, deducendo una simulazione assoluta del rapporto. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibili, per l'intervenuto fallimento, le domande di pagamento della lavoratrice, ma ha ritenuto procedibile la domanda riconvenzionale della società e, nel merito, ha accertato che la lavoratrice aveva effettivamente svolto attività a favore della società fallita e, contemporaneamente, di un'altra società del medesimo gruppo/proprietà, configurando una situazione di codatorialità e di responsabilità solidale per le obbligazioni retributive. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2730 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato alcuni elementi probatori e male interpretato il materiale istruttorio; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1292, 2094 e 2697 c.c., deducendo ultrapetizione e contestando l'accertamento del centro unico di imputazione/codatore, che avrebbe dovuto invece condurre a escludere la prestazione lavorativa in favore della fallita; 3) violazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c., censurando la statuizione sulle spese di lite, poiché il capo sulle spese del primo grado non era stato specificamente impugnato e la Corte d'appello aveva comunque disposto una nuova regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e ha richiamato il principio per cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di utilizzazione di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o attribuzione di valore di piena prova a elementi che non lo hanno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva affermato l'esclusiva prestazione della lavoratrice per l'altra società, ma aveva accertato una prestazione lavorativa resa anche in favore della società fallita, con attività distinte e contemporanea utilizzazione della prestazione da parte di più società, sicché non vi era vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito, ha ritenuto corretta la qualificazione della situazione come codatorialità e la conseguente responsabilità solidale della società fallita quale datore di lavoro. Il terzo motivo è stato respinto perché, avendo la Corte d'appello riformato parzialmente la sentenza di primo grado, era legittima la nuova regolazione delle spese effettuata d'ufficio in base all'esito complessivo del giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può consistere nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; rileva solo l'utilizzo di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore legale a prove che non lo hanno o abbia disatteso prove legali; non consente una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice accerta, nei limiti della domanda, la sussistenza di un rapporto di lavoro e della codatorialità, senza attribuire un fatto estraneo al thema decidendum.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per sostenere la responsabilità solidale, che la Corte ritiene coerente con l'accertamento di una prestazione lavorativa resa a favore di più datori.

  • art. 2094 c.c.

    Utilizzato per contestare la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la Corte conferma invece l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo alla società fallita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel contesto delle censure probatorie; la Corte non ravvisa errori nel riparto dell'onere della prova tali da incidere sulla decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la nuova regolazione delle spese è coerente con l'esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla compensazione delle spese, ma la Corte esclude la violazione perché la riforma parziale consente il nuovo regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 20867 del 2020

    Richiamata come precedente sul perimetro della denuncia ex artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Cass. n. 6774 del 2022

    Richiamata a conferma dell'orientamento sulle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016

    Richiamate per il medesimo principio sulla non sindacabilità della valutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • Cass. n. 18665 del 2017

    Richiamata per escludere che la censura possa risolversi nella mera contrapposizione di una diversa valutazione dei fatti.

  • Cass. n. 11892 del 2016

    Richiamata per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c.

  • Cass. n. 3899 del 2019

    Richiamata quale precedente sul principio di codatorialità e sulla responsabilità solidale dei co-datori di lavoro.

  • Cass. n. 16526 del 2024

    Richiamata sul potere del giudice d'appello di rinnovare d'ufficio il regolamento delle spese quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sotto il pretesto della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il vizio è configurabile solo in ipotesi tipiche, come l'utilizzo di prove non introdotte in causa, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una reale divergenza tra domanda e pronuncia; non sussiste quando il giudice, nell'ambito del thema decidendum, accerti l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e individui correttamente il datore di lavoro o la coobbligazione solidale.
  • La prestazione lavorativa resa in modo contemporaneo e indistinto a favore di più società può integrare una situazione di codatorialità, con conseguente responsabilità solidale di tutti i soggetti che abbiano utilizzato la prestazione.
  • In caso di riforma, anche parziale, della decisione impugnata, il giudice d'appello può procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese di lite, dovendosi tenere conto dell'esito complessivo del giudizio.
  • La censura sulla regolazione delle spese non può essere accolta quando la nuova statuizione sia coerente con la soccombenza sostanziale risultante dall'esito finale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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