Cassazione Civile, Ordinanza n. 28106/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente soggetto alla disciplina speciale del r.d. n. 148/1931. Dopo che la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva respinto il ricorso principale del lavoratore e dichiarato assorbito quello incidentale della società, il lavoratore ha chiesto la revocazione deducendo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto della precedente ordinanza: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe supposto l’avvenuta comunicazione dell’"opinamento" ex art. 53 r.d. n. 148/1931, circostanza che egli riteneva smentita dagli atti. In sostanza sosteneva che, mancando tale adempimento procedurale, il licenziamento disciplinare fosse invalido. La società ha resistito con controricorso. La Corte, però, ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore percettivo ma mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione compiuta nel giudizio precedente sulla sussistenza dell’"opinamento" o della sua equiparazione alla comunicazione delle ragioni del licenziamento, questione già decisa nel merito e non devoluta come fatto specificamente controverso nel ricorso per cassazione originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore meramente percettivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può consistere in una diversa valutazione delle risultanze processuali o in un vizio di giudizio. Nel caso concreto, la precedente ordinanza aveva recepito l’accertamento di merito sulla comunicazione dell’"opinamento" e il ricorrente non aveva mostrato di avere censurato in cassazione quel fatto storico, limitandosi a denunciare una violazione di legge. Di conseguenza non era configurabile alcun errore revocatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, cioè per una falsa percezione del contenuto processuale; non consente di rimettere in discussione valutazioni o apprezzamenti del giudice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È richiamato come ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.
art. 53 R.D. n. 148/1931
Norma del procedimento disciplinare speciale degli autoferrotramvieri, evocata dal ricorrente quale base dell'asserito mancato "opinamento".
art. 54 allegato 1 R.D. n. 148/1931
Richiamato nel ragionamento della Corte di merito come disposizione sulle scansioni del procedimento disciplinare speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente percepito un fatto processuale, supponendo esistente un fatto inesistente o viceversa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la critica che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri a contestare la valutazione delle prove, l'apprezzamento degli atti o la ricostruzione logico-giuridica del decisum: in tali casi il rimedio non è la revocazione ma, nei limiti consentiti, il ricorso ordinario per cassazione.
- In sede di revocazione contro una pronuncia della Corte di cassazione, l'errore denunciabile deve emergere in modo immediato dal raffronto tra la decisione impugnata e gli atti interni rilevanti del giudizio di legittimità, senza necessità di indagini interpretative o argomentazioni induttive.
- Se la questione di fatto è stata già accertata dal giudice di merito e non è stata specificamente devoluta al giudizio di cassazione, la Corte di legittimità può legittimamente recepirla come dato acquisito; non sussiste in tal caso errore revocatorio per la mera adesione a quell'accertamento.
- La violazione del principio di specificità nella indicazione degli atti e documenti può assorbire ulteriori profili di inammissibilità, ma resta comunque precluso usare la revocazione per ottenere un nuovo esame del merito della controversia.
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