Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 contestando alla società la non deducibilità di costi e la non detraibilità dell'IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché la non deducibilità di sopravvenienze passive per penali e di ulteriori costi. I giudici di merito avevano accolto solo in parte i ricorsi della contribuente, poi definiti in appello con decisione parzialmente favorevole alla società e parzialmente favorevole all'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 2697 c.c. perché la CTR aveva attribuito efficacia sostanzialmente automatica nel giudizio tributario alla pronuncia penale definitiva di assoluzione 'perché il fatto non sussiste', senza svolgere una autonoma valutazione critica dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 132, comma 2, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR si era limitata a un generico richiamo alla sentenza penale senza indicare l'iter logico seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per 'insussistenza del fatto' non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, neppure se i fatti contestati coincidono, ma può solo essere valutata come elemento di prova dal giudice tributario, che deve apprezzarla criticamente e autonomamente. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era meramente assertiva e generica, perché priva dell'indicazione del concreto presupposto fattuale e dell'itinerario argomentativo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
la decisione penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario; può solo essere valutata come prova dal giudice tributario
il giudice tributario deve formare il proprio convincimento secondo le regole sull'onere e sulla valutazione della prova, senza recepire automaticamente l'esito del processo penale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione in senso processuale
la sentenza deve contenere la motivazione; il semplice richiamo a una pronuncia penale senza spiegazione integra vizio di nullità
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
la decisione del giudice tributario deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato automatico, anche se riguarda i medesimi fatti contestati dall'amministrazione finanziaria.
- La sentenza penale può essere utilizzata dal giudice tributario solo come fonte di prova, da sottoporre a valutazione critica autonoma e non recepita in modo meccanico.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando si limita a un richiamo generico della decisione penale senza indicare gli specifici elementi fattuali e l'iter logico-giuridico che sorreggono la decisione.
- In presenza di contestazioni su operazioni inesistenti e sulla deducibilità/detraibilità di costi e IVA, il giudice tributario deve decidere sulla base del proprio apprezzamento probatorio, non sulla base dell'automatica trasposizione dell'esito penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →