Cassazione Civile, Ordinanza n. 19093/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso della ritenuta del 20% operata dal Comune, quale sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte ai contribuenti in relazione all'occupazione usurpativa di terreni edificabili. In primo grado e in appello il ricorso è stato respinto, ritenendosi applicabile la disciplina della ritenuta sulle plusvalenze previste dall'art. 11, commi 5 e 7, della L. n. 413/1991 anche al risarcimento conseguito per occupazione usurpativa e anche se la somma fosse stata corrisposta a seguito di transazione. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, L. n. 413/1991, in relazione all'art. 13 L. n. 2359/1865, sostenendo che la ritenuta non fosse dovuta su somme aventi natura risarcitoria da fatto illecito della p.a.; 2) violazione dell'art. 11, commi 5 e 7, L. n. 413/1991, in relazione all'art. 11 preleggi, all'art. 97 Cost., all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, per l'illegittima applicazione retroattiva a un fatto illecito risalente al 1979; 3) violazione della medesima disciplina tributaria in relazione agli artt. 1350, 1965 e 1967 c.c., assumendo che il pagamento non fosse avvenuto in forza di transazione, mai allegata, bensì in esecuzione di una sentenza del Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la ritenuta a titolo d'imposta è astrattamente applicabile anche alle somme corrisposte per occupazione usurpativa, perché l'art. 11, commi 5 e 7, della L. n. 413/1991 include nel perimetro impositivo anche le somme dovute per occupazione illegittima e il risarcimento da occupazione acquisitiva. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva verificato un profilo decisivo: se nel caso concreto vi fosse stato un ingiustificato ritardo della p.a. nel pagamento dell'indennizzo/risarcimento, circostanza che, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, può escludere l'imponibilità della plusvalenza quando il pagamento, pur avvenendo dopo l'entrata in vigore della legge, sia stato indebitamente ritardato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa verificando se il ritardo della pubblica amministrazione impedisca l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 11, commi 5 e 7, L. n. 413/1991
prevede l'assoggettamento a imposta delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio e da somme comunque dovute per acquisizioni coattive con occupazioni d'urgenza divenute illegittime, imponendo agli enti eroganti una ritenuta del 20% anche sulle somme per risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione e interessi.
art. 13 L. n. 2359/1865
richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura del risarcimento da occupazione usurpativa.
art. 11 preleggi
richiamato per contestare l'applicazione temporale della norma tributaria a fatti anteriori.
art. 97 Cost.
richiamato dalla Corte nel quadro dei principi che impongono un'interpretazione coerente con il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
art. 117 Cost.
richiamato dalla Corte come parametro di conformità ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale contro l'applicazione retroattiva o irragionevole della disciplina.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela del diritto di proprietà e dei relativi effetti patrimoniali.
richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserita inesistenza di una transazione idonea a sorreggere il pagamento.
richiamato dai ricorrenti sulla transazione.
richiamato dai ricorrenti sulla prova della transazione.
art. 81, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986
richiamato come norma fiscale di rinvio per la tassazione delle plusvalenze derivanti dai procedimenti ablativi.
richiamato dalla Corte come disposizione che prevede espressamente la tassazione anche per le occupazioni senza titolo, ossia usurpative.
Massime di principio
- La ritenuta a titolo d'imposta prevista per le plusvalenze da procedimenti espropriativi può operare anche quando la somma sia corrisposta per occupazione usurpativa o comunque senza titolo, poiché il dato rilevante è la riconducibilità del pagamento a una vicenda acquisitiva del bene e alla correlata plusvalenza.
- La disciplina fiscale delle somme corrisposte in esito a vicende espropriative va interpretata in coerenza con il principio di cassa, ma tale criterio può essere derogato quando la percezione post-legge derivi da un ingiustificato ritardo dell'amministrazione nel pagamento, idoneo a incidere in modo irragionevole sull'imposizione.
- In materia di tassazione delle plusvalenze da espropriazione, il giudice di merito deve verificare in concreto se il ritardo della pubblica amministrazione nel pagamento dell'indennizzo o del risarcimento integri un comportamento ingiustificato tale da escludere l'imponibilità.
- L'art. 11, commi 5 e 7, della L. n. 413/1991 ha una portata ampia e ricomprende, oltre alle indennità di esproprio e alle cessioni volontarie, anche le somme dovute per risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, con applicazione della ritenuta del 20% da parte dell'ente erogante.
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