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Sentenza

Sentenza del 17/07/2025 n. 19944 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a due iscrizioni a ruolo per l’anno 2013, originate dalla liquidazione di due dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con applicazione di sanzioni. AA Srl aveva scelto la rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, ma aveva pagato tardivamente la prima rata e omesso le successive, con conseguente decadenza dal beneficio e richiesta dell’intero importo. La CTP di Bari aveva parzialmente accolto il ricorso, escludendo le sanzioni perché aveva ritenuto non imputabile alla società il ritardo iniziale; la CGT di secondo grado della Puglia aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato: motivazione apparente della sentenza d’appello, per avere richiamato la decisione di primo grado senza un’autonoma valutazione; violazione degli artt. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, 10 della legge n. 212/2000 e 2697 c.c., contestando l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento e la mancata prova dell’assenza di colpa; omessa pronuncia sulla rilevanza del mancato pagamento delle rate successive alla prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che la motivazione d’appello era apparente: il mero richiamo alla decisione di primo grado e l’affermazione che non vi fosse stata violazione di legge non permettevano di comprendere il ragionamento seguito né mostravano un effettivo esame delle critiche dell’Agenzia. La sentenza non aveva chiarito, in particolare, perché fosse applicabile la disciplina del lieve inadempimento introdotta dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, considerato che essa si applica, per quanto rilevante, alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre la controversia riguarda il 2013. Non era stato inoltre esaminato il motivo relativo agli omessi pagamenti delle rate successive. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata decisa definitivamente la spettanza delle sanzioni: il merito va riesaminato in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è indicata come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui sono derivate le iscrizioni a ruolo; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La norma disciplina la possibilità di rateizzare le somme liquidate a seguito del controllo. La decisione non stabilisce nel merito se la contribuente avesse diritto a conservare il beneficio, ma richiede che il giudice di rinvio esamini le contestazioni sulla tardività della prima rata e sugli omessi versamenti successivi.

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione era stata invocata nel giudizio e nei motivi di ricorso, ma la Cassazione non ne fornisce una specifica interpretazione; censura invece l’assenza di una motivazione d’appello che permetta di comprendere la decisione sulle questioni sottoposte.

  • Art. 2697 del codice civile

    La norma sull’onere della prova era parte delle censure dell’Agenzia, in particolare quanto alla mancata dimostrazione dell’assenza di colpa della contribuente. La Cassazione non decide direttamente la ripartizione dell’onere probatorio, ma rileva che il giudice d’appello non ha dato conto dell’esame di tale contestazione.

  • Art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La stessa disposizione, tuttavia, per quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 4, lett. a), del D.Lgs. citato, si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; e su detto aspetto, che rivestiva fondamentale rilievo ed era stato oggetto di specifico motivo di gravame, la sentenza impugnata non rende percepibile il proprio fondamento.

    La disciplina del lieve inadempimento, che amplia i casi in cui il contribuente in rateazione non decade dal beneficio, ha un ambito temporale di applicazione: non può essere estesa senza verifica alle dichiarazioni anteriori al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Nel caso concreto, relativo al 2013, il giudice di merito deve quindi affrontare espressamente la questione temporale.

  • Art. 15, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 159/2015

    La stessa disposizione, tuttavia, per quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 4, lett. a), del D.Lgs. citato, si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; e su detto aspetto, che rivestiva fondamentale rilievo ed era stato oggetto di specifico motivo di gravame, la sentenza impugnata non rende percepibile il proprio fondamento.

    La disposizione individua il limite temporale di applicazione della disciplina del lieve inadempimento: essa decorre dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. La sua applicabilità non può essere presunta per una dichiarazione relativa al 2013.

Massime di principio

  • La sentenza di appello non può limitarsi a dichiarare infondate le censure o a richiamare la decisione di primo grado: deve rendere riconoscibile il percorso logico seguito e confrontarsi con i motivi specifici dell’impugnazione.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice rende propri i contenuti richiamati, li espone in modo sufficiente e ne offre un’autonoma valutazione; il mero rinvio alla pronuncia precedente può determinare nullità per motivazione apparente.
  • Quando una disciplina tributaria più favorevole introduce una particolare ipotesi di lieve inadempimento, occorre verificarne espressamente l’ambito temporale prima di applicarla a una rateazione relativa a periodi d’imposta precedenti.
  • Nel valutare la decadenza da una rateazione vanno esaminati sia il ritardo nel pagamento della prima rata sia gli eventuali mancati pagamenti delle rate successive, oltre alle contestazioni sulla prova delle circostanze che avrebbero escluso la colpa del contribuente.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non risolve automaticamente il merito della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni trascurate e decidere nuovamente anche sulle relative conseguenze economiche.

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