Cassazione Civile, Ordinanza n. 03088/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento in rettifica catastale con cui l'Ufficio aveva determinato una rendita catastale nei confronti della società originaria proprietaria dell'immobile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, ritenendo illegittimo l'avviso soltanto nella parte in cui la torre andava esclusa dal calcolo della rendita. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza di merito, poiché avrebbe annullato solo parzialmente l'avviso senza adeguata motivazione; (2) violazione dell'art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente addossato alla contribuente l'onere di provare l'esattezza della stima catastale e che l'Agenzia non avesse dimostrato il valore fondiario dell'immobile al netto della torre. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza tributaria fosse apparente o inesistente, perché il giudice di merito aveva spiegato le ragioni dell'accoglimento parziale, valorizzando la documentazione agli atti e la mancata specifica contestazione dei criteri di stima, salvo che per la torre. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo nella parte in cui mirava a sovrapporre alla ratio decidendi una censura sull'inversione dell'onere della prova, osservando che la sentenza di merito non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva ritenuto documentati dall'Ufficio i criteri di determinazione della rendita e generiche le contestazioni della contribuente. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura che mirava a una nuova valutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la doglianza di motivazione apparente è scrutinabile nei limiti del minimo costituzionale della motivazione, ex art. 111 Cost., e non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio evocato per la motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata
art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge sul riparto dell'onere della prova
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
la violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante, meramente assertiva, inconciliabile al suo interno o obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile in cassazione la sola insufficienza o non condivisibilità del ragionamento decisorio.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo erroneo tra le parti; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento, la credibilità o la sufficienza delle prove acquisite.
- Se la decisione di merito fonda l'esito sulla mancata specifica contestazione dei criteri posti a base dell'accertamento e sulla documentazione prodotta dall'Ufficio, non è ammissibile in cassazione una censura che si limiti a proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta confinato al controllo del "minimo costituzionale" e non si estende alla revisione del convincimento del giudice di merito.
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