Cassazione Civile, Ordinanza n. 33786/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto l’appello del contribuente contro l’avviso di accertamento IMU 2016 relativo a un immobile sito in Pozzuoli, nel quale era stata disconosciuta l’agevolazione per abitazione principale. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita errata valutazione del materiale probatorio: secondo il Comune, il certificato di stato di famiglia storico e la pratica di cambio abitazione dimostravano che il contribuente fosse residente in altro interno, nell’abitazione del fratello, sino al 5.9.2018, con conseguente esclusione del beneficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina IMU/ICI sull’abitazione principale e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’esenzione richiede congiuntamente residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile e che il contribuente non avesse provato la coesistenza dei requisiti. La Corte di merito, invece, aveva valorizzato il certificato storico di residenza, la documentazione anagrafica e altri elementi indiziari per ritenere provata la stabile abitazione del contribuente nell’immobile agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la doglianza ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti, non già quando attribuisca diverso peso alle risultanze istruttorie. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva escluso la necessità dei requisiti dell’abitazione principale, ma aveva correttamente applicato il principio per cui la residenza anagrafica costituisce presunzione relativa superabile con prova contraria e, alla luce della giurisprudenza richiamata e della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, senza che sia necessario riferire tale requisito al nucleo familiare in termini assoluti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, rilevata la definizione conforme alla proposta accelerata, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il Comune al pagamento di ulteriori somme in favore del controricorrente e della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti; non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza processuale è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata respinta perché la CTR aveva correttamente applicato la disciplina sull’abitazione principale.
Per l’esenzione relativa all’abitazione principale rileva la residenza anagrafica, salvo prova contraria, e la dimora abituale nell’immobile.
art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296/2006
Richiamato quale modifica della disciplina ICI/IMU sull’abitazione principale.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, non può pretendersi che il requisito dell’abitazione principale coincida necessariamente con la residenza e dimora del nucleo familiare.
La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, quale reazione all’abuso del processo.
In caso di definizione conforme alla proposta, può essere irrogata un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio; la censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non introdotte o inesistenti, oppure se il fatto decisivo non sia stato esaminato.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite, ma solo per denunciare l’utilizzo di prove estranee al processo o l’erronea percezione del loro contenuto oggettivo.
- In materia di IMU/ICI sull’abitazione principale, la residenza anagrafica opera come presunzione relativa della dimora abituale, superabile con prova contraria, e la verifica va compiuta in relazione alla concreta unità immobiliare oggetto di imposizione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, il beneficio per abitazione principale spetta al possessore che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, senza che sia necessario che il requisito si estenda inderogabilmente al nucleo familiare nel suo complesso.
- Una dichiarazione amministrativa può valere come confessione stragiudiziale solo se contiene l’ammissione consapevole di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, con effettivo pregiudizio per il primo e vantaggio per il secondo; altrimenti resta un mero elemento interpretativo o documentale.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può integrare i presupposti per le condanne pecuniarie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in chiave di contrasto all’abuso del processo.
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