Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17337/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La società aveva impugnato due cartelle di pagamento: una risultava notificata, secondo la sua prospettazione, solo in modo incompleto perché ricevuta per le prime due pagine; dell'altra aveva appreso l'esistenza solo tramite richiesta dell'estratto di ruolo. In primo grado e in appello erano state respinte le censure di difetto di notifica, mancanza di sottoscrizione del ruolo e prescrizione dei crediti. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 9 l. n. 53/1994, sostenendo che la notificazione via PEC delle cartelle fosse irregolare perché la prova della notifica avrebbe richiesto copia analogica del messaggio PEC e degli allegati con attestazione di conformità, e perché gli allegati erano in formato PDF e non P7M. Con il secondo motivo denunciava omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla prescrizione delle imposte indicate negli estratti, sostenendo che il giudice d'appello non avesse adeguatamente esaminato la questione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 9 l. n. 53/1994 invocato riguardava una diversa ipotesi processuale e, comunque, la notifica via PEC con file in formato PDF è valida, essendo equivalenti le firme digitali CAdES e PAdES, con differenti estensioni .p7m e .pdf. Quanto alla cartella di cui la ricorrente negava in radice la ricezione perché conosciuta solo tramite estratto di ruolo, la Corte ha osservato che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione sarebbe inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché articolato come vizio di motivazione non più deducibile nella forma di insufficienza o contraddittorietà, essendo ammissibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, la Corte ha rilevato che l'imposta contestata era l'IVA, soggetta a prescrizione decennale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna condanna alle spese è stata liquidata per mancanza di rituale controricorso o difese dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 21 gennaio 1994, n. 53

    la disposizione riguarda una diversa ipotesi di deposito/notificazione in ambito processuale e non impone ulteriori adempimenti nel caso esaminato di notificazione della cartella via PEC.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato per il sistema di notificazione telematica e per l'equiparazione delle modalità di deposito/notifica degli atti notificati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge relativa alla notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale è deducibile solo se si traduce in nullità della sentenza per mancanza del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    specifica l'interesse alla tutela immediata avverso ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; per i processi pendenti determina l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida anche quando l'allegato sia in formato PDF, poiché le firme digitali CAdES e PAdES sono tra loro equivalenti, pur con estensioni diverse (.p7m e .pdf).
  • L'art. 9 l. n. 53/1994 non può essere invocato per imporre formalità ulteriori in una fattispecie diversa da quella espressamente disciplinata dalla norma stessa.
  • L'impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata va valutata alla luce dell'interesse immediato alla tutela previsto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; la mera deduzione di conoscenza tramite estratto di ruolo non consente di per sé di superare i limiti processuali individuati dalla giurisprudenza.
  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario.
  • Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra, di regola, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.