Cassazione Civile, Ordinanza n. 33100/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dall'intervento di riqualificazione di un'area ex discarica, con previsione di un porto turistico, affidato a una società concessionaria di area demaniale marittima. La concessione demaniale e i titoli edilizi a valle erano stati poi annullati in sede giurisdizionale. In seguito, una Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto ex art. 49 cod. nav. aveva espresso parere negativo sull'acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere realizzate non ancora ultimate. Il Comune aveva adottato atti sulla gestione delle aree residue e un'ordinanza contingibile e urgente per opere di messa in sicurezza. Il TAR aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre il Consiglio di Stato, in appello, aveva accolto l'impugnazione delle amministrazioni e rigettato il ricorso originario della società, ritenendo legittimo l'operato amministrativo. Il fallimento della società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato con tre motivi, tutti incentrati sul preteso difetto di giurisdizione. Con il primo motivo ha dedotto che, a seguito del fallimento, il giudizio di appello si sarebbe interrotto automaticamente e si sarebbe estinto per mancata tempestiva riassunzione; pertanto il Consiglio di Stato avrebbe deciso quando ormai aveva perduto la potestas decidendi. Ha sostenuto che l'evento interruttivo fosse legalmente conosciuto dalle controparti già dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento o, comunque, da altra comunicazione del 2016, e che la riassunzione del 2018 fosse tardiva. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell'art. 49 cod. nav., assumendo che la norma prevedesse l'automatico incameramento delle opere e che il Consiglio di Stato avesse trascurato il contenuto dell'atto concessorio. Con il terzo motivo ha nuovamente prospettato difetto assoluto di giurisdizione per arretramento, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente qualificato come discrezionalità tecnica, e non come discrezionalità amministrativa piena, il potere della Commissione, così restringendo indebitamente il sindacato giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come motivi attinenti alla giurisdizione, mirassero in realtà a denunciare errori di interpretazione o di applicazione delle norme processuali e sostanziali compiuti dal Consiglio di Stato, ossia meri errori "in iudicando" o "in procedendo" non sindacabili ex art. 111, comma 8, Cost. Le Sezioni Unite hanno ribadito che il controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato si limita ai soli limiti esterni della giurisdizione, non potendo estendersi alle valutazioni ermeneutiche del giudice amministrativo, neppure quando si discuta dell'effetto interruttivo per fallimento, della decorrenza del termine di riassunzione o della qualificazione della discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione. È stata inoltre esclusa la possibilità di sollevare questione pregiudiziale UE, alla luce della giurisprudenza interna e della sentenza CGUE Randstad. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'acquisizione delle opere non amovibili realizzate dal concessionario su area demaniale; il parere della Commissione è funzionale a valutare l'utilità e la convenienza dell'acquisizione per lo Stato, non a compiere un bilanciamento pieno tra interessi pubblici e privati.
l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo, ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla legale conoscenza dell'evento e dalla formale constatazione dell'interruzione.
il termine per riassumere il giudizio interrotto presuppone la conoscenza legale dell'evento interruttivo e lo stato di quiescenza del processo.
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato consente solo il controllo dei limiti esterni della giurisdizione, non anche la censura di errori interpretativi o decisori interni.
richiamato quale norma sul ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali.
richiamato nel quadro del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso sentenze del giudice amministrativo.
artt. 302, 303, 304 e 305 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di interruzione e riassunzione del processo, ma la Corte ne esclude la violazione come vizio di giurisdizione.
art. 267 TFUE
la Corte esclude la necessità di rinvio pregiudiziale nel caso concreto, richiamando la giurisprudenza UE e interna sulla non sindacabilità, in cassazione per motivi di giurisdizione, del mancato rinvio del Consiglio di Stato.
art. 103 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di difetto di giurisdizione, ma non ritenuto violato nei termini prospettati.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per invocare il principio di eguaglianza e parità delle parti, senza che la Corte lo ritenga decisivo ai fini della giurisdizione.
richiamato nelle censure di omessa pronuncia e stravolgimento delle regole decisorie, ma ricondotto a errori interni e non a difetto di giurisdizione.
base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non sono deducibili come vizi di giurisdizione gli errori di interpretazione o applicazione delle norme processuali o sostanziali, anche se qualificati dalla parte come gravi o decisivi.
- L'eventuale errore del giudice amministrativo nell'individuare il dies a quo del termine per la riassunzione dopo un evento interruttivo del processo integra, al più, un error in procedendo, non un eccesso di potere giurisdizionale.
- L'apertura del fallimento produce interruzione automatica del processo, ma il termine per la riassunzione decorre solo quando l'evento sia portato a conoscenza legale della controparte e il giudice abbia formalmente preso atto dell'interruzione secondo il regime processuale applicabile.
- La diversa qualificazione della discrezionalità amministrativa o tecnica esercitata dalla pubblica amministrazione, e la valutazione della sufficienza della motivazione del relativo parere, appartengono all'attività interpretativa e decisoria del giudice amministrativo e non possono essere trasformate in una questione di giurisdizione.
- Il parere previsto dall'art. 49 cod. nav. ha funzione tecnico-discrezionale e serve a valutare l'utilità e la convenienza per la collettività dell'acquisizione delle opere realizzate su area demaniale, non a decidere in luogo dell'amministrazione competente il bilanciamento complessivo tra interesse pubblico e interesse privato ex concessionario.
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