Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, con recupero a tassazione per IRES e IRAP dell'anno 2013 in materia di transfer pricing, sul presupposto della presunta indeducibilità di costi infragruppo verso una società estera partecipata al 50% e ritenuti non conformi all'art. 110, comma 7, TUIR. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'atto impositivo, aderendo sostanzialmente alla sentenza di primo grado e ritenendo adeguata la scelta del diverso metodo accertativo (RPM). In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 115 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente o meramente per relationem non idonea a dare conto delle ragioni della decisione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 110 TUIR e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, motivo che però è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per adesione acritica alla decisione di primo grado, priva di una reale valutazione delle censure di gravame e, in particolare, della ragione della scelta del metodo accertativo (TTM/RPM). Il secondo motivo, relativo alla disciplina sostanziale del transfer pricing e alla motivazione dell'accertamento, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della contestazione in tema di transfer pricing e deducibilità dei costi infragruppo; la Corte non ne esamina il merito perché il relativo motivo resta assorbito
invocato come parametro della censura di nullità per erronea applicazione delle regole di valutazione della prova
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione al vizio di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione comporta nullità
utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza impugnata
richiamato nei principi sulla ricostruzione del contenuto della motivazione per relationem ai fini del ricorso per cassazione
richiamato nel secondo motivo, assorbito, in tema di motivazione dell'atto impositivo
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se il giudice di secondo grado dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione o dell'identità delle questioni già esaminate in primo grado, in modo da rendere ricostruibile un percorso argomentativo coerente e completo.
- È nulla la sentenza di appello che si limiti ad aderire alla decisione di primo grado in modo acritico, senza esaminare specificamente le censure di gravame e senza spiegare perché esse siano infondate; un mero richiamo alla pronuncia precedente non assolve alla funzione di revisio prioris instantiae.
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza motivata per relationem, la censura deve individuare con precisione la motivazione del primo giudice richiamata dal giudice d'appello e le specifiche critiche contenute nell'atto di gravame, così da evidenziare l'eventuale elusione dell'obbligo motivazionale.
- Quando il vizio accolto attiene alla motivazione della sentenza d'appello, i motivi di ricorso che investono il merito sostanziale della pretesa fiscale restano assorbiti e non vengono esaminati.
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