Cassazione Civile, Ordinanza n. 37494/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP di Roma, delle sue doglianze sulla mancata regolarità della notifica dell'atto presupposto rispetto all'estratto di ruolo impugnato. In particolare, ha lamentato la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) prevista nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, deducendo un vizio di violazione di legge e, sostanzialmente, l'assenza di prova della spedizione e ricezione della CAD in caso di irreperibilità relativa e deposito dell'atto presso la casa comunale. La Corte, richiamando l'intervento delle Sezioni Unite sulla nuova disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha rilevato d'ufficio che l'originario ricorso era inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ritenendo che la controversia non potesse essere introdotta in giudizio, e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Il ricorso per cassazione è stato quindi definito con esito sfavorevole per il ricorrente.
Norme richiamate
la censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge processuale, ma non ha superato il rilievo preliminare di inammissibilità dell'originaria impugnazione dell'estratto di ruolo.
richiamato dal ricorrente come norma sul procedimento notificatorio in caso di irreperibilità relativa e deposito dell'atto presso la casa comunale, con invio della raccomandata informativa (CAD).
richiamato in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. per contestare la regolarità della notificazione dell'atto presupposto alla cartella/ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
secondo le Sezioni Unite, trova applicazione nei processi pendenti e specifica l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
legge di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata per la modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
richiamati nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
richiamato, tramite l'art. 117 Cost., tra i parametri rispetto ai quali le Sezioni Unite hanno escluso profili di illegittimità costituzionale.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
richiamato, tramite l'art. 117 Cost., tra i parametri delle questioni di costituzionalità ritenute manifestamente infondate.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; è stato applicato perché l'originario ricorso era inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso originario quando la controversia non sia proponibile secondo la disciplina sopravvenuta applicabile anche ai giudizi pendenti.
- Quando la causa non poteva essere proposta, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., poiché manca un valido oggetto processuale da devolvere a un giudice di merito.
- In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, la nuova disciplina legislativa specifica l'interesse alla tutela immediata avverso il ruolo o la cartella non notificati o invalidamente notificati, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio sull'estratto di ruolo nei casi non più consentiti.
- Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina introdotta sull'impugnazione del ruolo sono state ritenute manifestamente infondate, con conseguente applicazione immediata del nuovo assetto processuale ai giudizi pendenti.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la decisione si innesti su un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e connotato da novità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →