Cassazione Civile, Ordinanza n. 35882/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910 per una sanzione amministrativa derivante da violazione del Codice della strada. Il destinatario ha proposto opposizione deducendo la mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto. Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, mentre in appello è stata dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione perché la notifica del verbale era stata eseguita presso l'indirizzo risultante dai registri automobilistici nonostante il destinatario avesse già trasferito la residenza all'anagrafe comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e difetto assoluto di motivazione sulla validità della notifica effettuata all'indirizzo risultante dai registri pubblici quando il privato, nel comunicare il cambio di residenza, ometta di indicare il possesso del veicolo sanzionato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 201, comma 3, C.d.S., dell'art. 247, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la presunzione di validità della notifica presso i dati dei pubblici registri cade solo se il mancato aggiornamento è imputabile alla P.A., mentre nel caso concreto esso derivava dalla mancata collaborazione del privato che non aveva indicato i dati del veicolo all'atto del cambio di residenza.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha dato continuità al principio già affermato in precedenza secondo cui, nelle violazioni del codice della strada, la notifica del verbale effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri è efficace; il mancato aggiornamento dei registri può ricadere sulla P.A. solo se il cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, cioè abbia correttamente indicato anche i dati identificativi del veicolo al momento della richiesta di cambio di residenza. Ha quindi ritenuto errata la tesi della sentenza impugnata, che aveva considerato sufficiente la sola dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza, senza ulteriori specificazioni. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
costituisce il titolo procedurale dell'ingiunzione opposta nel giudizio di merito.
art. 201, comma 3, Codice della strada
presunzione di validità della notifica del verbale di accertamento effettuata alla residenza, domicilio o sede risultante dai registri pubblici
la notifica eseguita presso i dati dei pubblici registri è in linea di principio valida; il mancato aggiornamento dei registri non è sempre imputabile alla P.A.
art. 247, comma 3, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ove dichiarato dal privato all'anagrafe comunale, va effettuata d'ufficio dalla pubblica amministrazione
la Corte ha ritenuto che la norma non esoneri il privato dall'onere di indicare anche i dati di identificazione dei veicoli, perché altrimenti se ne darebbe un'interpretazione abrogante.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla validità/invalidità della notificazione.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c. per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e difetto di motivazione
parametri processuali invocati nel primo motivo di ricorso.
Cass., Sez. U, 9 dicembre 2010, n. 24851
richiamata come precedente di legittimità sui doveri reciproci del privato e della P.A. nell'aggiornamento delle banche dati per le notifiche.
Cass., ord. 11 luglio 2022, n. 21899
precedente specifico cui la Corte dà continuità, enunciando il principio di diritto applicato al caso.
Massime di principio
- Nelle violazioni del codice della strada, la notifica del verbale effettuata presso la residenza del destinatario risultante dai pubblici registri è, di regola, valida e idonea a far decorrere gli effetti dell'atto.
- Il mancato aggiornamento dei pubblici registri in caso di cambio di residenza può essere imputato alla pubblica amministrazione solo se il destinatario abbia tenuto una condotta incolpevole, ossia abbia adempiuto correttamente agli oneri collaborativi a suo carico.
- Quando il cittadino comunica il cambio di residenza, deve anche indicare correttamente i dati identificativi del veicolo interessato; in difetto, l'erronea notifica presso l'indirizzo non aggiornato non può essere automaticamente imputata alla P.A.
- Un'interpretazione della disciplina che consideri sufficiente la sola dichiarazione anagrafica del trasferimento, senza l'indicazione dei dati del veicolo, si risolve in una lettura sostanzialmente abrogante della norma regolamentare che impone tale indicazione.
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