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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società che operava come raccomandataria marittima aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a servizi portuali resi nell'estate 2017. Nell'opposizione e poi in appello sosteneva, da un lato, che il credito azionato non fosse provato in forma scritta e, dall'altro, che la pretesa fosse stata parzialmente estinta perché alcune società armatoriali, indicate come solidalmente obbligate, avevano eseguito pagamenti che avrebbero dovuto essere imputati in riduzione del debito complessivo. In via riconvenzionale aveva anche chiesto il risarcimento del danno da discredito commerciale, deducendo che la comunicazione del decreto ingiuntivo alle società armatoriali l'avesse estromessa dal mercato del porto turistico. La Corte d'appello aveva però ritenuto che i pagamenti degli armatori non fossero idonei a ridurre il credito verso la raccomandataria, valorizzando documentazione contabile e lettere con cui la creditrice dava atto degli incassi e si impegnava a restituirli in caso di recupero del credito verso la debitrice principale. Con il ricorso per cassazione la società opponente denunciava violazione dell'art. 1292 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il rilievo liberatorio dei pagamenti effettuati dai coobbligati solidali, sulla base di una ricostruzione fattuale priva di adeguato riscontro documentale e, in particolare, fondata su presunti depositi di garanzia e su lettere prive di data certa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 1292 c.c., in realtà mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla natura del rapporto e sulla rilevanza dei pagamenti eseguiti dalle società armatoriali. Poiché la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove attendibili spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti della correttezza logica e giuridica del ragionamento, la doglianza è stata ritenuta inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere che, essendo il rapporto di natura solidale, i pagamenti effettuati da alcuni coobbligati dovessero essere imputati a scomputo del credito residuo; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma, rilevando che la censura investe accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene indicato come vizio formalmente dedotto nel ricorso, ma la Corte osserva che la doglianza è in sostanza fattuale e quindi non scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 3 l. 135/1977

    è richiamato per descrivere l'obbligo del raccomandatario marittimo di dichiarare alla Capitaneria di porto di aver ricevuto dai mandanti i fondi necessari all'adempimento delle obbligazioni assunte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    è richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, quando la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello.
  • La deduzione secondo cui pagamenti eseguiti da soggetti solidalmente obbligati debbano ridurre il credito residuo è scrutinabile solo se la relativa questione giuridica si innesta su un accertamento di fatto già acquisito; se il ricorrente contesta la stessa ricostruzione fattuale, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e della scelta delle fonti di prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi logici o giuridici della motivazione nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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