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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione della misura cautelare atipica propulsiva - della determinazione della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Ufficio Pianificazione e Programmi n. DPC026/337 del 22 dicembre 2025, recante determinazione conclusiva con esito negativo del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 45 della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, comunicata in data 8 gennaio 2026; - della nota della Regione Abruzzo prot. n. 3860/26 dell’8 gennaio 2026, con la quale è stata trasmessa la determinazione n. DPC026/337 del 22 dicembre 2025; - del verbale della conferenza di servizi del 23 ottobre 2025 e della relativa nota di trasmissione della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 421176/25 del 24 ottobre 2025; - dei verbali della conferenza di servizi del 17 luglio 2024 e dell’8 settembre 2025; - dei pareri e delle determinazioni espressi dalla Provincia dell’Aquila e dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo nell’ambito della conferenza di servizi, in particolare dei pareri negativi espressi dalla Provincia dell’Aquila nelle sedute del 17 luglio 2024, dell’8 settembre 2025 e del 23 ottobre 2025 nonché dei pareri negativi espressi dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nelle sedute dell’8 settembre 2025 e del 23 ottobre 2025; - della decisione di conclusione negativa della conferenza di servizi del 23 ottobre 2025; - della nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 243037 dell’11 giugno 2025; - della nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 342976 del 28 agosto 2025; - della nota della Provincia dell’Aquila prot. n. 4838/2024 del 26 febbraio 2024, acquisita dalla Regione Abruzzo al prot. n. RA/83999 del 27 febbraio 2024; - della nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 67784 del 20 febbraio 2025; - del parere dell’Avvocatura Regionale - Servizio Affari Legislativi della Regione Abruzzo prot. n. 152395/25 del 10 aprile 2025; - della nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 194904/25 del 12 maggio 2025, recante comunicazione di preavviso di rigetto; - del Piano Regionale Paesistico (PRP) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 141 del 21 marzo 1990, solo in quanto oggetto di applicazione; - del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018, solo in quanto oggetto di applicazione; - della nota della Provincia dell’Aquila prot. n. 25848-24 del 22 ottobre 2024; - della nota della Provincia dell’Aquila del 4 settembre 2025, avente ad “OGGETTO: D.V.A. LAVORI S.r.l. - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 - L.R. n° 45/2007, art. 45 Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva R13 e riciclo/recupero R5 di rifiuti inerti nella Zona Industriale del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ). Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli art. 14, 14-bis comma 7 e 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona. Riscontro nota prot. 343544/25 del 28.8.2025”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale conclusiva con esito negativo del procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione regionale negativa, gli atti della conferenza di servizi, i pareri provinciali e regionali, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo l'annullamento degli atti e, in via cautelare, la concessione di una misura atipica propulsiva. La ricorrente ha dedotto pregiudizi consistenti nell'immobilizzazione dell'area produttiva e degli investimenti sostenuti per la progettazione e per l'istruttoria procedimentale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego e gli atti della conferenza di servizi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. I pregiudizi allegati dalla società, relativi all'immobilizzazione dell'area produttiva e degli investimenti sostenuti, non sono stati ritenuti gravi e irreparabili, poiché riconducibili al normale rischio d'impresa. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrato l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti nella Provincia dell'Aquila e nella Valle Roveto e, comunque, recessivo tale interesse rispetto all'interesse pubblico alla salvaguardia delle aree tutelate dalla pianificazione speciale prevista dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; nel caso concreto costituisce la base normativa del procedimento amministrativo impugnato.

  • art. 45 l.r. Abruzzo 45/2007

    Richiamato quale ulteriore fondamento regionale del procedimento di autorizzazione unica per l'impianto di recupero dei rifiuti.

  • artt. 14, 14-bis comma 7 e 14-ter l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla conferenza di servizi svolta in forma simultanea e con modalità sincrona.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'immobilizzazione di un'area produttiva e gli investimenti sostenuti per la progettazione e l'istruttoria non integrano, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile quando siano riconducibili al normale rischio d'impresa.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio allegato non presenta i caratteri della gravità e dell'irreparabilità richiesti per il periculum in mora.
  • L'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti, ove non dimostrato in concreto, non può prevalere cautelarmente sull'interesse pubblico alla salvaguardia delle aree sottoposte a speciale tutela pianificatoria.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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