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Ordinanza

Ordinanza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e de Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.: m_pi. AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE. U. 0089738.04.12.2025; nonché del non conosciuto parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. richiesto dalla ricorrente al fine di prenderne visione e non ancora inoltrato dalla competente autorità e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania (rectius Albania) rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202602455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania, relativa al percorso di specializzazione sul sostegno, comunicato con provvedimento ministeriale del 4 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per il percorso di specializzazione sul sostegno. Sono stati inoltre impugnati il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, non conosciuto perché non ancora trasmesso, e ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e dell'urgenza collegata alla scadenza del termine per partecipare alla procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della conferma del decreto presidenziale n. 1284/2026, con il quale era stata disposta la sospensione del diniego fino alla camera di consiglio. La sospensione è stata confermata esclusivamente per consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028, il cui termine di presentazione delle domande scadeva il 16 marzo 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e rinvia la trattazione all'udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La norma è posta a fondamento della domanda e della decisione cautelare collegiale; il TAR ha confermato la sospensione del provvedimento impugnato limitatamente all'ammissione della ricorrente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie.

  • OM del 16 febbraio 2026

    stabilito al 16 marzo 2026 dall’OM del 16 febbraio 2026

    L'ordinanza ministeriale è richiamata per individuare il termine imminente per la presentazione delle domande di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie, elemento che ha giustificato l'adozione e la conferma della misura cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di un termine imminente per la partecipazione a una procedura amministrativa, il giudice amministrativo può sospendere cautelativamente il provvedimento negativo che impedisce tale partecipazione, anche limitando gli effetti della misura alla salvaguardia della possibilità di presentare la domanda.
  • La conferma collegiale di un decreto cautelare presidenziale può essere disposta ai soli fini della partecipazione dell'interessato a una procedura amministrativa, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.
  • La sussistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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