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Legge

L.R. Abruzzo 45/2007

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 45/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo la gestione integrata dei rifiuti, la pianificazione regionale e d’ambito, le autorizzazioni agli impianti, le bonifiche dei siti contaminati, tariffe, incentivi, controlli e sanzioni. Molte norme su AdA/ATO e su istituti transitori sono oggi superate o abrogate; restano rilevanti soprattutto i principi generali, le regole su prevenzione/recupero, autorizzazioni e bonifiche.

Gestione integrata dei rifiuti, pianificazione, autorizzazioni, bonifiche e tariffe in Abruzzo

Norme per la gestione integrata dei rifiuti in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 45/2007 disciplina l’intero ciclo dei rifiuti, dagli obiettivi di prevenzione allo smaltimento, fino alle bonifiche dei siti contaminati. Imposta una forte cornice di programmazione regionale, oggi in parte coordinata con la normativa statale successiva e con il trasferimento di molte funzioni alle strutture subentrate alle originarie Autorità d’Ambito.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina riguarda gestione dei rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché bonifica dei siti contaminati nel territorio regionale. La legge si applica in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e, per quanto non previsto, rinvia alla normativa statale ed europea vigente.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute umana e senza pregiudizio per l’ambiente, secondo la gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La Regione e gli enti locali devono favorire prevenzione, riduzione alla fonte, autosufficienza, prossimità, efficienza, trasparenza e tutela occupazionale.

Definizioni e assetto organizzativo

La legge definisce ATO, Autorità d’Ambito, Piano d’Ambito, bacini di gestione, aree di raccolta, impianti e altre strutture del sistema. Nel testo consolidato sono inserite anche definizioni innovative relative a beni di scarto post-consumo/lavorazione, raccolta differenziata di qualità e materia prima seconda omogenea rigenerativa.

L’assetto originario basato su ATO e AdA risulta oggi in larga parte superato dalle successive riforme regionali: i riferimenti alle Autorità d’Ambito vanno letti, per gli effetti residui, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’AGIR e del trasferimento di funzioni previsto dalla L.R. 36/2013.

Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

La Regione conserva funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e disciplina tecnica: piano regionale, delimitazione degli ambiti, criteri per localizzazione degli impianti, autorizzazione unica dei nuovi impianti e delle modifiche, linee guida per bonifiche, schema tipo del contratto di servizio, criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, accordi di programma e criteri per garanzie finanziarie.

Le Province esercitano funzioni di vigilanza e controllo, verificano gli interventi di bonifica, gestiscono le procedure autorizzative delegate e controllano le procedure semplificate. Devono trasmettere alla Regione i dati annuali sulla gestione dei rifiuti urbani, entro il 30 aprile, con meccanismo sostitutivo se omettono la trasmissione.

I Comuni adottano regolamenti sulla gestione dei rifiuti urbani, controllano il corretto conferimento, possono irrogare sanzioni per abbandono dei rifiuti e curano le funzioni comunali di bonifica per i siti interamente interni al territorio comunale. I dati mensili sulla gestione devono essere trasmessi secondo scadenze telematiche fissate dalla legge.

Pianificazione regionale e monitoraggio

Il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti è il fulcro della programmazione. È adottato e approvato secondo procedura consiliare, sentiti Province, Comuni e, per i rifiuti urbani, gli organismi d’ambito. Il piano contiene anche la parte sulla bonifica dei siti contaminati, è sottoposto a VAS e mantiene validità a tempo indeterminato fino ad aggiornamento.

Le prescrizioni del piano sono vincolanti per i piani d’ambito, gli enti pubblici, i concessionari e i privati interessati. La Giunta regionale monitora l’attuazione del piano, mentre le strutture d’ambito redigono relazioni annuali sul raggiungimento degli obiettivi. Il testo richiama anche un Comitato tecnico di coordinamento consultivo presso la Direzione regionale competente.

Gestione dei rifiuti urbani, ATO e servizio pubblico

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO. Il testo consolidato conserva la delimitazione originaria degli ambiti territoriali, ma tale assetto è stato in seguito superato dalla normativa successiva. La legge stabilisce comunque i criteri per l’organizzazione del servizio, l’autosufficienza e la presenza di impianti adeguati.

Il servizio è affidato mediante procedure di evidenza pubblica, con possibilità di affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico controllati dai Comuni dell’ambito, secondo i limiti del diritto statale. La durata della gestione non può essere inferiore a 15 anni. Il contratto di servizio deve disciplinare regime giuridico, equilibrio economico-finanziario, controlli, penali, garanzie, standard di efficienza e criteri tariffari.

Prevenzione, riutilizzo e riduzione dei rifiuti

La legge prevede un Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, di durata triennale e aggiornamento annuale, integrato nel piano regionale. La Regione promuove accordi, misure economiche e clausole nei bandi pubblici orientate alla riduzione dei rifiuti e all’eco-audit.

È anche prevista la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, con direttive tecniche e sostegno a centri e reti di riparazione/riuso. Un articolo specifico disciplina inoltre gli interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.

Raccolta differenziata, recupero e riciclo

La legge pone obiettivi vincolanti di raccolta differenziata e riciclo. Sono previste raccolte differenziate obbligatorie entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disciplina, con termini ridotti per alcune frazioni in situazioni emergenziali. Per l’Abruzzo erano fissati obiettivi minimi progressivi di raccolta differenziata fino al 65% entro il 31 dicembre 2012, oltre a un obiettivo tendenziale di riciclo del 90% rispetto a tali soglie.

Sono previsti divieti di smaltimento e recupero energetico per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio, con eccezioni limitate. La legge vieta anche lo smaltimento in discarica di partite omogenee riciclabili di carta, plastica, vetro e legno oltre determinate soglie e impone, nei comuni sopra 5.000 abitanti, servizi per i rifiuti ingombranti e per i RAEE.

Imballaggi, organico, CDR e valorizzazione energetica

La Regione promuove programmi di sostenibilità dei consumi pubblici, acquisti verdi e l’uso di materiali riciclati, con una quota minima del 30% per alcuni approvvigionamenti pubblici e una quota almeno del 40% per la carta nelle prime applicazioni.

Sono previsti programmi specifici per i rifiuti organici biodegradabili, con divieto di smaltimento in discarica delle frazioni organiche da raccolta differenziata e direttive per raccolta separata, trattamento e produzione di materiali sicuri per l’ambiente. La legge disciplina anche CDR e CDR-Q, nonché l’incenerimento e la co-combustione, subordinandoli a limiti, verifica degli obiettivi di raccolta differenziata e controlli ambientali.

Rifiuti speciali e categorie particolari

Il titolo sui rifiuti speciali contiene regole per rifiuti agricoli, sanitari, inerti, veicoli fuori uso, rifiuti portuali, dragaggi, RAEE e combustibile da rifiuti. Per ciascuna categoria la legge rinvia alle norme statali di settore e promuove accordi volontari, direttive tecniche e soluzioni impiantistiche idonee.

Per i rifiuti inerti sono previsti obblighi dichiarativi nei titoli edilizi e direttive tecniche per favorire il recupero. Per i rifiuti portuali la Regione approva i piani di raccolta e ne cura l’aggiornamento almeno triennale. Per i rifiuti agricoli, sanitari e da veicoli fuori uso la legge favorisce raccolta differenziata, recupero e rilocalizzazione degli impianti non idonei.

Autorizzazioni, impianti, garanzie e controlli

La legge disciplina l’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero, le varianti sostanziali, gli impianti mobili, gli impianti di ricerca e sperimentazione e le procedure semplificate di autosmaltimento/recupero. L’autorizzazione sostituisce gli altri atti di assenso e può valere come variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità.

Sono richieste garanzie finanziarie, con criteri regionali di quantificazione e possibili riduzioni per imprese EMAS o ISO 14001. Le Province e la Regione dispongono diffida, sospensione e revoca in caso di inadempienze. Le procedure semplificate richiedono comunicazione alla Provincia, relazione tecnica e requisiti specifici; gli impianti devono essere localizzati, di regola, in aree artigianali o industriali, salvo eccezioni previste.

Poteri di emergenza e vigilanza

In caso di emergenze o situazioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province e i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili e urgenti nei rispettivi ambiti territoriali. Le ordinanze hanno durata massima di sei mesi, sono reiterabili solo entro limiti stringenti e devono garantire elevata tutela di salute e ambiente.

La legge prevede anche provvedimenti regionali straordinari, poteri sostitutivi e forme di coordinamento con gli enti competenti. La vigilanza sull’applicazione della legge è attribuita prevalentemente alle Province, salvo diverse previsioni, con obbligo di relazione annuale alla Regione e condizione di accesso ai finanziamenti.

Bonifica dei siti contaminati e divieti di abbandono

La disciplina delle bonifiche regola messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. La Regione aggiorna l’anagrafe dei siti, può istituire Siti d’Interesse Regionale e propone programmi di finanziamento e piani di bonifica; gli interventi possono essere assistiti da contributi regionali fino al 50% delle spese, e per talune aree anche in misura non inferiore al 60%.

L’approvazione del progetto di bonifica comporta pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e sostituisce gli altri atti autorizzativi. È previsto anche un obbligo di indagine ambientale prima del rilascio di autorizzazioni a costruire su aree produttive. È vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, nonché la combustione dei rifiuti; il Comune ordina la rimozione e, se necessario, procede d’ufficio in danno dei responsabili.

Fondo ambientale, incentivi, tariffe e compensazioni

Il Fondo regionale ambientale è alimentato anche da sanzioni e somme di rivalsa ed è destinato a bonifiche, prevenzione, educazione ambientale, programmi di riduzione dei rifiuti e supporto tecnico all’economia circolare. La Giunta regionale può concedere contributi e premialità per raccolta differenziata, compostaggio, impianti di recupero e iniziative di volontariato.

La legge disciplina la tariffa di conferimento agli impianti, il contributo ambientale ai Comuni sede di impianti e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, collegata al servizio di raccolta, recupero e smaltimento. Il contributo ambientale deve essere impiegato per miglioramenti ambientali e servizi locali; la mancata destinazione corretta può comportare sanzioni.

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di obblighi e divieti relativi a dati, raccolta differenziata, organico, smaltimento in discarica, raccolta dei RAEE, contributi ambientali e altre prescrizioni tecniche. In alcuni casi le sanzioni sono aumentate del 20% sui tributi di conferimento in discarica quando non si raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata.

Le disposizioni transitorie mantengono in vigore i piani precedenti fino all’entrata in vigore dei nuovi strumenti, ma numerose previsioni originarie risultano oggi abrogate o superate. Il testo ha entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA.

Obsolescenza e stato attuale

La legge conserva utilità come quadro ricognitivo della materia, ma è in parte deprecata nella sua architettura originaria: sono stati abrogati gli articoli su AdA/ATO, il contratto di servizio e varie norme di gestione operativa; inoltre la disciplina è stata più volte modificata da leggi successive, soprattutto per il trasferimento delle funzioni agli organismi subentrati e per l’adeguamento del piano regionale. Restano comunque rilevanti alcune norme di principio, autorizzatorie, sanzionatorie e di bonifica.

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