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Ordinanza

Ordinanza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0089669 del 4 dicembre 2025, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza (prot. n. 881 dell'11/01/2023) presentata dalla Sig.ra Civetta Enza per il riconoscimento del titolo «Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar» conseguito presso il «Wisdom Kolegji Universitar» di Tirana (Albania) quale titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (istruzione primaria); nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, cui la ricorrente ha fornito tempestivo e circostanziato riscontro;

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento di un titolo estero quale titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico nella scuola primaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 4 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo estero «Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar», conseguito presso un istituto universitario albanese, quale titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali, incluso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, rispetto al quale la ricorrente afferma di avere presentato tempestive osservazioni. Nel testo dell'ordinanza non sono specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti; risulta proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. per ottenere la sospensione del diniego e consentire la partecipazione alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto presidenziale n. 1207/2026 che aveva sospeso il diniego ministeriale. La sospensione è stata disposta con efficacia limitata alla partecipazione della ricorrente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 16 marzo 2026 dall'ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né afferma definitivamente il diritto al riconoscimento del titolo; fissa l'udienza pubblica di merito al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato quale atto presupposto; l'ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di misure cautelari collegiali

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la sospensione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In presenza di un'imminente scadenza del termine per partecipare a una procedura di aggiornamento delle graduatorie, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il diniego di riconoscimento di un titolo estero, limitando gli effetti della misura alla partecipazione alla procedura, senza anticipare la decisione sul merito del riconoscimento.
  • La conferma collegiale di un decreto cautelare presidenziale può essere disposta quando permanga l'esigenza di evitare che la scadenza della procedura amministrativa renda irreversibilmente inutile la tutela cautelare richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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