Ordinanza n. 810/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-del 27 maggio 2025, a firma del dott. -OMISSIS- in qualità di responsabile UOS Consultorio Familiare Distretto -OMISSIS- – ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con la quale è stato concesso soltanto l’accesso parziale ai documenti amministrativi richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso, ex art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, presentata in data 27 aprile 2025, nonché per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione contenuta nella cartella sociale relativa al figlio, richiesta con la suddetta istanza presentata in data 27 aprile 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti e nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione contenuta nella cartella sociale relativa al figlio
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana aveva concesso soltanto parzialmente l'accesso richiesto ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, chiedendo l'accertamento del diritto di accedere all'intera documentazione contenuta nella cartella sociale del figlio, l'esibizione dei documenti e la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato una relazione di chiarimenti; la ricorrente ha chiesto un termine per proporre querela di falso nei confronti di tale documento. Il TAR ha assegnato un termine di venti giorni, entro il quale la ricorrente ha attivato la notificazione della querela mediante inoltro dell'atto all'UNEP, ma la notificazione è stata eseguita successivamente per disfunzioni dell'ufficio notifiche. La ricorrente ha quindi chiesto la rimessione in termini e ha depositato la prova della proposizione della querela di falso davanti al Tribunale di Treviso. L'Amministrazione ha eccepito la tardività della querela per asserita invalidità della notificazione e per la sottoscrizione personale dell'atto senza il ministero del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto la rimessione in termini, rilevando che la ricorrente aveva tempestivamente attivato la notificazione prima della scadenza del termine e che il ritardo era dipeso esclusivamente da disfunzioni dell'ufficio notifiche, non imputabili alla parte diligente. Ha riservato al Tribunale ordinario davanti al quale pende la querela di falso l'esame delle eccezioni relative alla validità della notificazione e alla sottoscrizione dell'atto. Ha ritenuto che il documento contestato fosse rilevante ai fini della decisione della controversia, escludendo quindi i presupposti dell'art. 77, comma 2, c.p.a. e ravvisando quelli dell'art. 77, comma 4, c.p.a. Il giudizio amministrativo è stato conseguentemente sospeso in attesa della definizione della querela di falso. La ricorrente dovrà riassumere il giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. L'ordinanza non ha deciso nel merito il diritto di accesso.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi; il merito della pretesa di accesso non è stato deciso.
art. 77, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha escluso la ricorrenza dei presupposti per non sospendere il giudizio, poiché il documento oggetto della querela di falso è rilevante ai fini della decisione.
art. 77, comma 4, c.p.a.
La rilevanza del documento impugnato con querela di falso giustifica la sospensione necessaria del giudizio amministrativo in attesa della definizione del giudizio ordinario.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Alla riassunzione deve provvedere la parte ricorrente, mediante istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una parte attiva tempestivamente la notificazione di un atto processuale mediante consegna all'ufficio notifiche entro il termine assegnato, il successivo ritardo imputabile esclusivamente a disfunzioni dell'ufficio e non alla parte diligente giustifica la rimessione in termini.
- Le eccezioni relative alla validità della notificazione e alla sottoscrizione della querela di falso devono essere esaminate dal giudice ordinario davanti al quale pende il relativo giudizio, non dal giudice amministrativo che ha disposto la sospensione del processo principale.
- Il giudizio amministrativo deve essere sospeso ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a. quando la querela di falso riguarda un documento rilevante ai fini della decisione della controversia amministrativa.
- Alla riassunzione del giudizio sospeso per pendenza di una querela di falso deve provvedere la parte ricorrente, mediante istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario.
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