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Ordinanza

Ordinanza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale del Municipio Roma VII, Direzione Tecnica, Repertorio n. CI/3890/2025 del 18/12/2025, protocollo n. CI/283648/2025 del 18/12/2025, notificata in data 13/01/2026 (prot. relata di notifica 1779), avente ad oggetto “SANZIONE EDILIZIA ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia” ivi indicati; - di ogni altro atto connesso, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota del Municipio Roma VII – Ufficio SUET prot. n. CI/276152 del 09/12/2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della cila prot. CI/2025/17167 e la nota di avvio del procedimento prot. CI/185808 del 03/09/2025.

Giustizia amministrativa202603287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione a rimuovere o demolire interventi qualificati come ristrutturazione edilizia pesante, unitamente alla dichiarazione di inefficacia della CILA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ingiunzione comunale di rimozione o demolizione relativa alla demolizione di un rudere e alla realizzazione di un muro di cinta, di scavi per trincee, di un impianto di raccolta delle acque e di una pavimentazione. Sono stati altresì contestati la dichiarazione di inefficacia della CILA e l’avvio del procedimento. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; la decisione cautelare affronta la qualificazione edilizia unitaria degli interventi e gli effetti della successiva presentazione di un’istanza di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che gli interventi dovessero essere valutati unitariamente, in quanto funzionali a un fine comune e caratterizzati da un impatto edilizio complessivo, anziché atomisticamente. Nel loro insieme, essi sono stati qualificati come ristrutturazione edilizia pesante, assentibile mediante permesso di costruire o SCIA sostitutiva ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’istanza di sanatoria, presentata lo stesso giorno dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, non imponesse all’amministrazione di tenerne conto, indipendentemente dalla data di notificazione dell’atto repressivo. Ha rilevato, infine, che la sanatoria era stata successivamente respinta con provvedimento del 18 marzo 2026, non impugnato e pertanto efficace. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia pesante sono assentibili mediante permesso di costruire o SCIA sostitutiva.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione edilizia, opere diverse ma funzionalmente collegate e dirette al perseguimento di un fine unitario devono essere valutate complessivamente, considerando il loro impatto edilizio e paesistico congiunto; non è consentita una valutazione atomistica che ne dissimuli la consistenza complessiva.
  • La demolizione di un rudere accompagnata dalla realizzazione di opere edilizie funzionalmente coordinate, quali muri di cinta, scavi, impianti di raccolta delle acque e pavimentazioni, può integrare una ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire o a SCIA sostitutiva ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria nello stesso giorno dell’adozione dell’ordinanza di demolizione non impone, secondo la valutazione cautelare resa in questa fattispecie, che l’amministrazione tenga conto dell’istanza nel provvedimento repressivo, a prescindere dalla successiva data di notificazione dell’ordinanza.
  • Il rigetto della domanda di sanatoria, se non impugnato, conserva efficacia e può concorrere a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro l’ingiunzione di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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