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Ordinanza

Ordinanza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. GSE/20250043677 del 5 giugno 2025 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), nella sola parte in cui statuisce il rigetto della richiesta di trasferimento di titolarità delle convenzioni nn. O06L256542107 e RID 052393, riferite all’impianto fotovoltaico n. 765600 sito in Contrada Mandoletto, snc, nel Comune di Collesano (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comed s.r.l. il 4 marzo 2026 : per l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. GSE/P20260010766 del 19 gennaio 2026 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), avente ad oggetto “impianto fotovoltaico n. 765600 di potenza pari a 345,42 kW, sito in Contrada Mandoletto, snc. nel Comune di Collesano (PA), intestato a BV Solar srl. Provvedimento di revoca afferente alla convenzione nn. O06L256542107. Gestione contrattuale del regime di Ritiro Dedicato”

Giustizia amministrativa202509222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del GSE del 5 giugno 2025, recante il rigetto della richiesta di trasferimento della titolarità delle convenzioni incentivante e di ritiro dedicato relative a un impianto fotovoltaico, nonché nota del GSE del 19 gennaio 2026 sulla risoluzione della convenzione del Quarto Conto Energia e sull’impossibilità del subentro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con il ricorso principale Comed s.r.l. ha impugnato il rigetto della richiesta di trasferimento della titolarità delle convenzioni relative all’impianto fotovoltaico, intestate a BV Solar s.r.l., ammesso alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia e al regime di ritiro dedicato. Il rigetto è stato motivato dal precedente provvedimento del GSE del 4 aprile 2025, con cui erano state revocate le tariffe incentivanti nei confronti di BV Solar s.r.l. per la sopravvenuta perdita della qualifica di soggetto responsabile, derivante dall’accertata mancanza del diritto di proprietà o disponibilità dell’impianto e dell’immobile. Con motivi aggiunti Comed s.r.l. ha impugnato la successiva nota del 19 gennaio 2026, deducendo erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà e violazione dei principi sull’azione amministrativa e sul procedimento di voltura. Ha sostenuto il periculum in mora richiamando il piano concordatario omologato, che prevedeva il pagamento dei creditori anche mediante i flussi derivanti dalla gestione dell’impianto e dagli incentivi del Quarto Conto Energia fino al 2032, prospettando il rischio di mancata attuazione del concordato e di conversione della procedura in fallimento. Il TAR ha esaminato soltanto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, avendo la ricorrente rinunciato alla cautela relativa al ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, pur riservando al merito l’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse a subentrare in una convenzione non più esistente e della natura meramente confermativa della nota del 19 gennaio 2026, ha ritenuto non apprezzabili le censure nella fase cautelare. La revoca delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, facendo venir meno ogni effetto giuridico della concessione degli incentivi, determina la risoluzione di diritto della convenzione di ammissione, qualificata come strumento privatistico funzionale alla regolazione degli incentivi. Tale effetto è previsto anche dall’art. 11, comma 8, della convenzione, ai sensi del quale il venir meno delle condizioni per il riconoscimento della tariffa comporta la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. Il TAR ha inoltre rilevato l’assenza di una base normativa esplicita che riconosca, nel caso concreto, il diritto di subentrare nella convenzione incentivante altrui, sia prima sia dopo la sua risoluzione. Le determinazioni del GSE sono quindi apparse, in questa fase, lineari e puntuali; la stipula di una nuova convenzione di ritiro dedicato in favore di Comed s.r.l. opera su un piano distinto e non consente il subentro nella convenzione incentivante risolta. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto non dimostrato che il diniego cautelare avrebbe pregiudicato il riparto in favore dei creditori, anche perché la sentenza di omologa del concordato era oggetto di reclamo e il piano richiamava una pluralità di fonti dell’attivo, non riconducibili univocamente agli incentivi del Quarto Conto Energia. Comed s.r.l. è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500 oltre oneri di legge in favore del GSE e in euro 500 oltre oneri di legge in favore di BV Solar s.r.l.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 57 c.p.a.

    Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono state poste a carico della ricorrente.

  • art. 11, comma 8, della convenzione di ammissione agli incentivi

    Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, ivi incluso il caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 23 e 43 del D. lgs. 28/2011, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c..

    Il venir meno delle condizioni per il riconoscimento della tariffa incentivante determina la risoluzione di diritto della convenzione.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa richiamata dalla convenzione produce la risoluzione di diritto al verificarsi dell’inadempimento o dell’evento previsto.

  • artt. 23 e 43 d.lgs. 28/2011

    Sono richiamati dalla convenzione tra le condizioni la cui ricorrenza può determinare la risoluzione del rapporto incentivante.

Massime di principio

  • La revoca delle tariffe incentivanti priva la concessione degli incentivi di ogni effetto giuridico e determina, quando previsto dalla convenzione, la risoluzione di diritto della convenzione di ammissione, quale strumento privatistico di regolazione degli incentivi.
  • In assenza di una specifica base normativa o convenzionale, non sussiste un diritto al subentro nella convenzione incentivante intestata ad altro soggetto, né prima né dopo la sua risoluzione.
  • La stipula di una nuova convenzione per il ritiro dedicato dell’energia costituisce un rapporto distinto e non consente di conservare o trasferire gli effetti di una precedente convenzione di ammissione alle tariffe incentivanti ormai risolta.
  • In sede cautelare, il periculum in mora non è dimostrato quando il pregiudizio economico prospettato non sia collegato in modo univoco all’atto impugnato e il piano concordatario faccia riferimento a una pluralità di fonti dell’attivo.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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