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Ordinanza

Ordinanza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e de Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.: m_pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0105518.24.12.2025, nonché del non conosciuto parere del Ministero dell'Università e del Merito prot. richiesto dalla ricorrente al fine di prenderne visione e non ancora inoltrato dalla competente autorità e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Albania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO, Nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso. Per il riconoscimento Del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202602504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania, relativa alla specializzazione sul sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui si è concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto e, nel merito, l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il parere ministeriale non conosciuto e gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare e della necessità di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028, il cui termine di presentazione delle domande era fissato al 16 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della conferma del precedente decreto presidenziale n. 1321/2026, che aveva sospeso il diniego ministeriale in ragione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto. Conseguentemente, ha sospeso il provvedimento impugnato limitatamente alla partecipazione della ricorrente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2026/2027-2027/2028. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né riconosce definitivamente il titolo estero. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale; il TAR l'ha accolta confermando la sospensione del provvedimento di diniego, limitatamente alla partecipazione della ricorrente alla procedura di aggiornamento delle graduatorie.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non definisce la legittimità di tale atto.

  • Ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026

    Ha fissato al 16 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028; l'imminenza di tale termine ha giustificato l'intervento cautelare.

Massime di principio

  • In presenza dell'imminente scadenza del termine per partecipare a una procedura di aggiornamento delle graduatorie scolastiche, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il diniego relativo al riconoscimento di un titolo estero, limitando gli effetti della misura alla partecipazione dell'interessato alla procedura e rinviando la definizione della validità del titolo al giudizio di merito.
  • La conferma collegiale di un decreto cautelare presidenziale può essere disposta quando permanga l'esigenza di evitare che la scadenza della procedura amministrativa renda irreversibilmente inutile la tutela giurisdizionale, senza anticipare la decisione sul merito del riconoscimento professionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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